Giovane padre disoccupato non versa il mantenimento, condannato

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La Cassazione ha riconosciuto la colpevole incapacità di adempiere da parte del giovane padre disoccupato, negandogli anche il beneficio della sospensione condizionale della pena

Era stato condannato in sede di merito ai sensi dell’art. 570 del codice penale per essersi sottratto agli obblighi inerenti la qualità di genitore. L’uomo, un giovane padre disoccupato, non aveva infatti corrisposto alcuna somma per il mantenimento della figlia minore, facendole mancare i mezzi di sussistenza.

L’imputato si era quindi rivolto alla Cassazione, sottolineando come la Corte d’appello non avesse tenuto conto della sua effettiva situazione economica personale. Egli non aveva mai goduto di alcun reddito, sin dall’epoca della nascita della figlia e dello stesso instaurarsi delle convivenza, barcamenandosi tra lavori saltuari. La circostanza, peraltro era stata confermata dalla stessa donna.

Inoltre, sulla base di un accordo intercorso con l’ex convivente, l’uomo evidenziava che si era impegnato a versare, come contributo al mantenimento della bambina, solo cinquanta euro mensili. Il Giudice, quindi, non avrebbe accertato “l’apprezzabile incidenza dell’inadempimento sulla disponibilità dei mezzi in capo agli aventi diritto tale da determinarne lo stato di bisogno”.

La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 34952 non ha ritenuto di accogliere le argomentazioni proposte.

Per gli Ermellini, infatti, l’operato della Corte territoriale è esente da critiche e censure.

I Giudici del Palazzaccio hanno chiarito che  in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, “incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione”.

L’indisponibilità dei mezzi necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze. Essa inoltre non deve essere dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato.

Nel caso in esame, invece, il Giudice di secondo grado aveva correttamente ritenuto integrati gli estremi della colpevole incapacità di adempiere da parte del giovane. Questi non aveva mai lavorato, se non saltuariamente, perseverando nell’inadempimento dell’obbligo contributivo in favore della figlia minore.

Per la Cassazione, poi, l’accordo intercorso tra l’uomo e la ex in relazione alla misura del contributo relativo al mantenimento della figlia non ha alcun valore.  Sono infatti illegittime, in relazione a tale oggetto, le intese tra le parti non omologate o validate dal giudice, essendo la materia sottratta alla libera determinazione delle parti.

Infine,  la Suprema Corte ha negato all’uomo anche l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Una decisione determinata dalla persistenza di una condotta criminosa che aveva visto il padre disinteressarsi alla figlia per anni.

 

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