Per la Suprema Corte la causalità ipotizzata dal ricorrente tra autismo e vaccinazioni è rimasta allo stadio di mera possibilità teorica. Negato l’indennizzo

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce quanto già stabilito da precedenti pronunce di legittimità: non c’è correlazione tra autismo e vaccinazioni.

Con l’ordinanza n. 19699/2018, i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso presentato da un genitore finalizzato all’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992. La misura riguarda, in particolare, i soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

Nel caso esaminato, il ricorrente riteneva che il figlio fosse divenuto autistico come conseguenza di alcuni vaccini obbligatori somministrati nel 2001. Più specificamente imputava i danni subiti dal ragazzo al ‘Cinquerix’, contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano, e al ‘Engerix B’ contro l’epatite di tipo b.

L’uomo aveva quindi agito in giudizio contro il ministero della Salute e contro la regione Campania.

La sua istanza, tuttavia, era stata respinta sia in primo che appello. I giudici del merito basandosi su due diverse perizie, avevano infatti escluso la “sussistenza della plausibilità biologica del nesso di derivazione tra vaccini e malattia”.

Le consulenze evidenziavano, peraltro, che la diagnosi del bimbo era giunta due anni dopo la somministrazione dei sieri. Durante tale periodo il bimbo non era mai stato visitato da un medico né ricoverato per problemi di salute in qualche modo accostabili ai vaccini.

In sede di legittimità la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, “la causalità ipotizzata dal ricorrente è rimasta allo stadio di mera possibilità teorica”.

La lettura contrapposta da quest’ultimo alle argomentazione del Ctu, di secondo grado, “non rivela acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione da quella adottata”. Il tutto “pur manifestando l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione”. Di qui la decisione di respingere il ricorso per manifesta infondatezza .

 

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