Giudizio abbreviato per guida in stato di ebbrezza: pena dimezzata

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Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, l’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e comma 2 bis, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale

Dopo il giudizio d’appello la vicenda è giunta finanche davanti ai giudici della Suprema Corte di Cassazione.
Con ricorso articolato in un unico motivo, la difesa dell’imputato lamentava il vizio di legge, per mancata applicazione retroattiva dell’art. 442 c.p.p. nella nuova formulazione ex L. n. 103 del 2017.
Nella quantificazione della pena, infatti, la pena base di mesi 6 di arresto ed Euro 4.500 di ammenda era stata ridotta alla pena finale di mesi 4 di arresto ed Euro 3.000 di multa.
Ma secondo una recente pronuncia della Quarta Sezione penale della Cassazione (n. 832/2018), deve operare la diminuzione della pena nella misura della metà, anziché di un terzo, se si procede per contravvenzione anche alle fattispecie anteriori salvo che vi sia stata sentenza irrevocabile.
Per i giudici della Cassazione il ricorso e il richiamo al predetto arresto giurisprudenziale sono fondati.
Ebbene, l’art. 442 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 103 del 2017 – nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017).

Una norma processuale con effetti sostanziali

Nella richiamata pronuncia n. 832/2018, la Cassazione ha inteso, condivisibilmente ricordare che l’art. 442 c.p.p., comma 2, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, “disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato”, per cui “deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7, § 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell’art. 25 Cost., comma 2), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa”.
A tal proposito è stato anche sottolineato che, sebbene l’art. 442 c.p.p., si inserisca nell’ambito della disciplina processuale, essa è comunque intimamente e inscindibilmente connessa con quella sostanziale posto che prevede, un trattamento penale più favorevole in considerazione di una condotta dell’imputato successiva al reato e ciò in quanto, la diminuzione o sostituzione della pena è senz’altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell’ambito applicativo dell’art. 25 Cost., comma 2.

Il principio di diritto

In definitiva, è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 c.p., pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall’imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell’eventuale aumento per la ritenuta continuazione, e che, comunque, la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata 3 dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso è stato accolto, e la pena rideterminata, in mesi due di arresto ed Euro 2250 di ammenda, ad opera della stessa Corte di Cassazione, ai sensi deli artt. 619 e 620 c.p.p.

La redazione giuridica

 
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