Gratuità del mutuo? È possibile se il tasso è ritenuto usurario

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È stata recentemente emessa un’ordinanza dal Tribunale di Bari inerente alla gratuità del mutuo in presenza di determinate circostanze

Il Tribunale di Bari, seconda sezione, ha emesso il 17/03/2018 scorso una importante ordinanza che riguarda la gratuità del mutuo.

Nello specifico, la pronuncia in questione sospende l’esecuzione immobiliare in presenza di determinati aspetti.

In primo luogo, il Tribunale ribadisce che quando l’opposizione all’esecuzione viene proposta dai debitori in data antecedente all’ordinanza di vendita, non vi è alcuna preclusione temporale del riformato articolo 615 del c.p.c.

Ma analizziamo il caso di specie.

Nella vicenda oggetto della presente ordinanza, il debitore proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c., all’esecuzione, prima dell’ordinanza di vendita, eccependo un tasso usurario del contratto di mutuo.

Ora, viene ritenuto pacifico che gli interessi di mora assolvano ad una funzione sanzionatoria e risarcitoria. È questo elemento che li distingue dagli interessi corrispettivi. Questi invece rivestono una funzione remunerativa del contratto di mutuo.

Da un lato, il tasso di mora viene escluso dal rispetto del cosiddetto tasso soglia. Dall’altro, ciò non può comunque giustificare che l’obbligazione diventi troppo onerosa. Questo perché sarebbe contraria al principio posto dalla legge 108 del 96.

Per questa ragione, la mora non rientra nell’ambito fisiologico dell’operazione dei finanziamento.

Tuttavia, la legge 108/96 assicura una copertura completa dall’usura estesa. E, quindi, a tutti i costi dell’operazione del credito erogato.

La riforma della legge 108/96 è intervenuta in maniera particolare ed incisiva sull’ articolo 1815 del codice civile e sull’ articolo 644 del c.p.

Mettendo sullo stesso piano sia l’usura penalmente rilevante che l’usura pecuniaria ad interessi di cui all’articolo 1815 c.c., ha previsto l’ omogeneità del fenomeno sia sul piano penale che su quello civile.

In base all’ordinanza del Tribunale di Bari, dunque, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese. Escluse, però, quelle di imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Anche il decreto legge n. 394/2000 ribadisce il medesimo concetto.

Esso afferma: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del Codice Penale dell’articolo 1815 c.2, del c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Nell’ambito di tale norma, si intende dunque che il legislatore chiarisce che nello stabilire il superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo, occorre tener conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo.

“L’articolo – si legge – fornisce al c. 1 l’interpretazione autentica dell’articolo 644 del c.p. dell’articolo 1815 c. 2 del c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo, moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare un eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi”.

Per tali ragioni, per la giurisprudenza di legittimità ed una parte rilevante della giurisprudenza di merito, anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto della soglia di usura.

La Cassazione, secondo il tribunale di Bari, è costante nell’assoggettare gli interessi moratori alla normativa antiusura.

La circostanza per cui il tasso di mora non concorre a determinare il TEGM, il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee, induce il Tribunale di Bari a ritenere che questa scelta sia stata ben ponderata da parte del legislatore.

Il Tribunale infatti ritiene che, se il tasso di mora fosse rientrato nel calcolo del TEGM, sarebbe stato impossibile superare il tasso soglia.

Invece, laddove vi sia un superamento del tasso soglia ai sensi della legge antiusura, l’articolo 1815 trova applicazione. Ergo, la sanzione civile applicata ad un contratto in usura è la gratuità del mutuo stesso.

L’ordinanza del tribunale di Bari si contrappone quindi ad altri tribunali che ritengono invece che gli interessi corrispettivi devono essere sempre corrisposti.

E questo perché il legislatore, secondo il giudice pugliese, ha inasprito con le modifiche apportate, la conseguenza della usurarietà degli interessi. In questo modo è passato dalla debenza degli interessi legali alla non debenza di interessi.

 

 

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