Il Testo unico sulle spese giudiziarie prevede che per determinate fattispecie di reato non sia necessario produrre la certificazione attestante il proprio reddito
Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale, possono accedere all’istituto del gratuito patrocinio anche senza presentare la dichiarazione sostitutiva attestante il proprio reddito. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 13497/2017, precisando che l’accoglimento da parte del giudice della domanda di ammissione alla difesa a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 79 del Testo unico sulle spese giudiziarie, è subordinata solamente alla richiesta di ammissione, all’indicazione del processo cui si riferisce (se già pendente), alle generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali.
L’articolo 76 del Tusg prevede infatti l’ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito altrimenti previsti, per le vittime di determinate fattispecie di reato e nello specifico, degli illeciti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori) nonché, se minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile) , 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.
Gli Ermellini hanno dunque specificato che, in assenza di una disposizione legislativa espressa, il giudice ha l’obbligo di concedere l’ammissione al gratuito patrocinio anche se il richiedente non ha allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni di reddito in generale richieste per godere del tale beneficio: il comma 4-ter dell’articolo 76 del Tusg, infatti, non subordina il diritto al possesso di redditi contenuti entro limiti massimi, con la conseguenza che “la produzione di tale attestato s’appalesa del tutto superflua e, perciò, la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto”.