Il Codice della strada non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni in ospedale per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza
La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 27107/2020.
I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito alla pena di due mesi di arresto e 1400 euro di ammenda perché guidava la sua autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, assunte in misura tale da determinare un tasso alcolemico di 0,86 g/I, come da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, provocando altresì un incidente stradale.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’uomo chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata eccependo, tra gli altri motivi, l’errata interpretazione sulla sollevata inutilizzabilità dell’accertamento ematico effettuato senza il consenso della parte.
In particolare, evidenziava che nessun atto di prelievo finalizzato a rilevare la presenza di alcool nel sangue del ricorrente fosse stato previsto come protocollo di pronto soccorso per il caso di specie. Ed infatti, tale esame era stato espressamente richiesto dai Vigili Urbani. il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La Cassazione, tuttavia, nel dichiarare il ricorso inammissibile ha precisato che, in base all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.
E’ rimasta del tutto isolata – hanno sottolineato dal Palazzaccio – la diversa tesi, pure espressa dalla Cassazione stessa (sentenza n. 21885/2017) secondo cui il prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico e non per motivi di carattere medico – terapeutico, necessita del preventivo consenso dell’interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo, derivandone che, in mancanza del consenso, i relativi risultati sarebbero inutilizzabili.
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