La Cassazione esclude la possibilità che il computo dell’indennità di maternità  possa basarsi su un sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia

La misura dell’indennità di maternità va determinata in relazione alla “retribuzione media globale giornaliera percepita” restando, invece, esclusa “la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.

Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 20673 pronunciandosi sul contenzioso tra l’INAIL e una lavoratrice relativo ai criteri adottati per la liquidazione dell’indennità di maternità in favore do quest’ultima.

Nello specifico la donna, dipendente di una compagnia aerea con la qualifica e le mansioni di assistente di volo addetta a scali nazionali e internazionali, era stata assente per congedo per maternità nel periodo dal 15/5/2007 al 15/7/2008 ai sensi dell’articolo 16 del t.u. n. 151 del 2001 e lamentava che l’istituto avesse calcolato l’indennità di maternità non sulla base della retribuzione media globale giornaliera, così come stabilito dagli articoli 22 e 23 del suddetto d.lgs n. 151, ma sulla retribuzione assoggettata a prelievo contributivo e fiscale, conteggiando l’indennità di volo, sia per la parte fissa che per quella variabile, solo nella misura del 50%, così come stabilito dall’articolo 51 del TUIR n. 917 del 1986.  Chiedeva pertanto di ricostituire e riliquidare il trattamento economico di maternità secondo i criteri di cui al t.u. n. 151 del 2001 e, conseguentemente, condannare l’istituto al pagamento della somma di € 11.200,00 o di quella diversa riconosciuta di giustizia, in subordine a titolo di danno patrimoniale subito.

L’istanza veniva accolta sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale.

L’INAIL, nell’impugnare la pronuncia dei Giudici del merito, criticava la ricostruzione delle fonti normative operata dal Collegio distrettuale ed assumeva che, ai fini della determinazione della retribuzione parametro per il calcolo dell’indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, la voce retributiva c.d. indennità di volo debba essere considerata al 50% e non in misura intera. Tale soluzione muoverebbe dall’assunto che la retribuzione parametro dell’indennità di maternità è uguale alla retribuzione parametro dell’indennità di malattia, ai sensi dell’art. 23 comma 3 D.Igs. nr. 151 del 2001, e questa è uguale alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai sensi dell’art. 27, comma 10, del DPR nr. 797 del 1955, che a sua volta è uguale alla retribuzione imponibile ai fini fiscali ai sensi dell’art. 27, comma 2, del DPR nr. 797 del 1955, che include il 50% delle indennità di volo ai sensi dell’art. 51 del DPR nr. 917 del 1986.

La Suprema, tuttavia, ha ritenuto il ricorso non fondato.

Dal Palazzaccio hanno chiarito che l’art. 22 del D.Igs. nr. 151 del 2001 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all’80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto “con le modalità di cui all’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n.633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33” e con gli “stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

Il rinvio ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, diversamente da quanto ritenuto dall’INAIL, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l’indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale. Per il resto, l’indennità di malattia gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento.

La disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità – e dunque delle modalità di determinazione del quantum – si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte d’appello, richiama solo gli ‘elementi’ (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell’80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l’indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

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