Nel caso di sinistro stradale per invasione della corsia di marcia opposta è responsabile chi invade la corsia opposta anche se l’altro veicolo ha velocità sostenuta

Non sussiste concorso di colpa ex art. 2054 c.c. per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, anche se con andatura elevata, e subisce l’invasione della corsia da altro veivolo. La responsabilità intera del sinistro stradale ricade infatti sul conducente che invade la corsia opposta (Cass. Civ., Ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020).

La Suprema Corte ha chiarito che in siffatta dinamica  colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, può unicamente frenare.

La vicenda trae origine dall’azione giudiziaria intentata dalla moglie di un uomo deceduto in un sinistro stradale per il quale veniva invocato il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. in considerazione del fatto che nonostante l’invasione della corsia opposta da parte dell’uomo deceduto, l’altro veicolo procedeva a velocità sostenuta.

In tutti i gradi di giudizio la donna trova la soccombenza poiché veniva rilevata l’esclusiva responsabilità dell’automobilista deceduto nella causazione del sinistro.

La Suprema Corte ribadisce la regola, correttamente applicata dalla Corte d’Appello, e già affermata in precedenza in un caso analogo (Cass. Civ., 124/2016), secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, “anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell’incidente, deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso”.

La Suprema Corte, in diversi precedenti, ha anche chiarito che la prova inerente il rispetto delle norme sulla circolazione dei veicoli e del rispetto della prudenza da parte dei conducenti, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l’accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con la condotta dell’altro conducente.

Nel caso specifico, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l’intera responsabilità del sinistro, anche se al momento dell’impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta.

La Corte sostiene che pur essendo ipotizzabile una velocità non prudente del veicolo, tale circostanza rimane assorbita dalla condotta dell’altro conducente che ha oltrepassato la striscia continua senza rallentare e ha invaso la corsia di marcia opposta.

Non può discorrersi di concorso di colpa quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell’incidente.

Difatti, il guidatore preso atto che un veicolo invade la sua corsia può esclusivamente compiere una manovra d’emergenza, e cioè frenare per tentare di evitare lo scontro.

E’ stato anche affermato (Cass. Civ., 477/2003) che l’infrazione pur grave, come l’invasione dell’altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche la condotta dell’altro guidatore allo scopo di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.

Ciò, comunque, non esclude che possa ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche in modo indiretto, in base alla valutazione dell’efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente.

Secondo gli Ermellini, i Giudici territoriali hanno correttamente evidenziato che la circostanza dell’andatura elevata dell’altro veicolo non ha avuto alcuna incidenza causale nel sinistro poiché il conducente non poteva fare altre manovre al di fuori della frenata per evitare la collisione.

La presunzione di colpa ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l’evento.

Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l’attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria.

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha accertato l’esclusiva responsabilità del guidatore deceduto evidenziando l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell’incidente per l’improvvisa invasione della carreggiata.

In sintesi, la Suprema Corte ha ribadito il principio -corretto e condivisibile- secondo il quale in tema di responsabilità da incidenti derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un sinistro e alla condotta delle persone alla guida dei veicoli coinvolti, si concretizza in un giudizio di merito fatto, il quale rimane insindacabile in sede di legittimità, nell’ipotesi ove sia stato adeguatamente motivato, e sia immune da vizi logici o errori giuridici, e ciò anche per quanto riguarda la prova liberatoria ex art. 2054 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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