L’indennità di maternità non può essere percepita dal padre anziché dalla madre: la Corte dice nessuna violazione

Il neo papà avvocato non può percepire l’indennità di maternità in alternativa alla mamma; lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17701/2020.

Il caso di specie origina dalla citazione in giudizio della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense da parte di un avvocato del foro di Firenze al fine di vedersi riconosciuta l’indennità di maternità in alternativa alla mamma. La domanda dell’avvocato veniva rigettata in primo grado e successivamente la Corte d’Appello di Firenze confermava tale decisione.  Il ricorrente decideva dunque di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello.

Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamentava che la norma così come applicata fosse discriminatoria e violasse il principio di solidarietà, in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa europea e dalla Carta dei diritti fondamentali.

La Suprema Corte, pronunciandosi sulla questione sollevata, faceva riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia dell’Unione europea secondo cui “le prescrizioni contenute nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea acquistano rilievo precettivo dinanzi al giudice nazionale solo allorché ci si trovi in presenza di una normativa nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dal momento che è l’applicabilità del diritto dell’Unione ad implicare quella dei diritti concernenti i diritti fondamentali garantiti dalla Carta….poiché nel caso di specie non trova applicazione la direttiva 2010\18\CE concernendo essa la diversa materia dei congedi parentali, né posso aver rilievo gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in data 20.10.2010 ….trattandosi, indipendentemente dal loro contenuto,  di disposizioni successive all’evento in relazione al quale è stata chiesta la tutela giudiziale”.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, rigettava il ricorso dichiarandolo infondato per mancanza dei presupposti.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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