Successivamente alla morte della madre, il diritto del figlio a conoscere le sue origini prevale su quello all’anonimato

Il diritto della madre all’anonimato prevale sulla volontà di recuperare le proprie origini del figlio; dopo la morte della madre il diritto, tuttavia, si affievolisce lasciando spazio alla pretesa del figlio. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 19824/2020.

La Corte di Appello di Lecce dichiarava giudizialmente la maternità della sig.ra *** rispetto al figlio *****che ne aveva richiesto l’accertamento, successivamente alla morte della madre, anche in considerazione delle evidenze maturate a seguito di esami clinici. Si opponevano a tale decisione i parenti della sig.ra che decidevano di adire la Suprema Corte di Cassazione. 

Preliminarmente la Suprema Corte osservava che “il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto – invocato, nel caso di specie, dalla ricorrente per impedire l’accertamento giudiziale della maternità nei confronti della propria madre premorta – trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una pluralità di norme che, integrandosi tra loro, ne consentono la tutela nel modo più ampio”

Gli Ermellini aggiungevano, tuttavia, che ”il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L’incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”.

Si pone quindi l’esigenza di trovare un bilanciamento.

Deve, tuttavia, osservarsi – afferma la Suprema Corte – che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente. Quest’ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità……..In conclusione, venendo meno per effetto della morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione”.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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