In ambito di responsabilità sanitaria è a carico del creditore l’onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il danno lamentato

La difficoltà della diagnosi, l’errore medico e i profili di responsabilità. Tutto questo è affrontato nella sentenza n. 19631/2020 della Corte di Cassazione civile in materia di responsabilità sanitaria.

Il Sig.*****  conveniva in giudizio l’Azienda ***** e il medico*****, per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni, biologico, morale, biologico dinamico relazionale, patrimoniale, imputabili a negligenza dei convenuti. Il Sig****raccontava di essere stato ricoverato diverse volte a causa di una febbre di origine sconosciuta. I medici successivamente a diversi esami diagnostici avevano ipotizzato la presenza di un mieloma al II stadio e per tale ragione lo avevano sottoposto a un ciclo di chemioterapia; tuttavia in seguito si erano resi conto che in realtà la patologia da cui era affetto il paziente era una spondilodiscite purulenta causata da infezione stafilococcica.

Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello rigettavano le richieste di risarcimento danni. Il Sig. **** ricorreva quindi in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.

I giudici di legittimità confermavano la decisione dei giudici di merito sottolineando come la sentenza impugnata, “premessa la difficoltà diagnostica occorsa nel caso di specie (provata dalla pluralità di ricoveri, dalla molteplicità degli esami diagnostici, dalla ripetizione degli stessi)”, avesse reputato “esente da critiche l’operato degli appellati”, che anzi avevano dato prova di “abnegazione”, ripetendo più volte le analisi, chiedendo consulti, mettendo in campo tutti i presidi previsti.

La Suprema Corte, quindi, nel contestare le motivazione addotte dal ricorrente specificava che la distribuzione dell’onere della prova da lui invocata contrastava con l’orientamento di questa Corte che pone l’onere di dimostrare il nesso di causa, nelle prestazioni professionali, a carico del creditore della prestazione, facendo gravare sullo stesso il fatto ignoto.

La Cassazione faceva richiamo, in particolare, alla recente pronuncia n. 2899/2019, in cui è stato confermato e precisato che “negare che incomba sul paziente creditore di provare l’esistenza del nesso di causalità fra l’inadempimento ed il pregiudizio alla salute, come si assume nel motivo, significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l’elemento della causalità materiale”.

Il creditore, pertanto, “è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il danno lamentato; solo successivamente sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l’adempimento o che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle”.

                                                       Avv. Claudia Poscia

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