Il danno per cui si può chiedere il risarcimento in caso di ritardo nel trasporto aereo è il danno conseguenza, a patto che la parte lo dimostri
Il ritardo nel trasporto aereo non è un danno in sé. Il danno è l’eventuale conseguenza che deve essere provata dal passeggero. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2520/2020.
Il giudice di pace di Milano condannava la Compagnia aerea Air India al pagamento di un risarcimento del danno a favore dei passeggeri che ne avevano fatto domanda a seguito del ritardo di oltre tre ore patito nel viaggio New Delhi- Roma- Milano Malpensa.
La convenuta compagnia aerea impugnava la sentenza del giudice di pace di Milano, dinanzi al Tribunale, eccependo che essa fosse stata emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 regolamento CE n.261, non applicabile a compagnie aeree extra europee.
Il tribunale di Milano premetteva che: ”Del resto, come ha chiarito la Corte di Giustizia nella sentenza del 10.7.2008 resa nella causa C- 183/2007 Emirates Airlines c. Shenker, non rileva che vi sia stata unica prenotazione per volo di andata e volo di ritorno: “L’art. 3 n. 1 lett. a) del Reg. (CE) 11.02.2004 n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del Trattato CE ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un’unica prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell’interpretazione di tale disposizione“.
Il regolamento citato dalle attrici non era pertanto applicabile.
Di contro poteva trovare applicazione la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, nonchè la normativa nazionale per quanto concerne il contenuto specifico dell’obbligazione risarcitoria. Sul punto, in Cass. n. 14667/2015, si legge “l‘art. 22, n. 2 della Convenzione di Montreal individua, entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell’area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno “materiale”), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno “morale”), lasciando, però, alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto proprio della obbligazione risarcitoria…”.
Incombeva quindi sulle appellanti l’onere di provare gli elementi costitutivi del loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale e\o non patrimoniale per il ritardo nel trasporto aereo. Tenendo presente che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il ritardo in sé non può essere considerato un danno, che invece è il danno-conseguenza. Quest’ultimo “coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…”
Sulla base delle considerazioni che precedono il Tribunale accoglieva la domanda di Air India.
Avv. Claudia Poscia
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