Lo sciopero del personale, essendo un fatto che rientra nei rischi gestionali dell’impresa non può certamente porsi quale giustificazione all’inadempimento: il passeggero ha pertanto diritto al risarcimento per il volo cancellato

La vicenda

Il ricorrente aveva acquistato un biglietto aereo per il tragitto Milano-Catania Fontanarossa, volo cancellato pochi minuti prima dell’imbarco.

Il passeggero agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Giarre, ritenendo che vi fosse un inadempimento contrattuale della compagnia aerea per non avere eseguito la prestazione pattuita con l’acquisto del titolo di trasporto; chiedeva pertanto la somma complessiva di 1.000 euro quale risarcimento del danno esistenziale e rimborso della distinta somma di euro 365,00 sborsata per l’acquisto di un altro biglietto con altra compagnia aerea al fine di raggiungere la sua destinazione.

Preliminarmente è stata affrontata la questione della giurisdizione. La compagnia aerea aveva infatti dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice irlandese.

L’adito giudice di pace ha, tuttavia, rigettato l’eccezione affermando la sua competenza (e dunque, la giurisdizione italiana) a conoscere della vicenda, con conseguente applicazione delle disposizioni del nostro Ordinamento giuridico tra le quali la normativa posta a tutela del consumatore che prevede, per l’appunto, il c.d. foro del consumatore.

Come è noto, la tutela apprestata ai passeggeri vittime di voli cancellati o di ritardi aerei è, per espressa previsione contenuta nel Regolamento C.E. n. 261/2004, finalizzata a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri oltre che orientata a tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale (cfr. preambolo del Regolamento 261/2004 n. 1).

A ben vedere anche la normativa comunitaria in materia di giurisdizione legittima l’iniziativa di parte attrice. Il comma 1 dell’art. 4 del Regolamento UE del 12 dicembre 2012 n. 1215 (Regolamento Comunitario concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) prevede che “a norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”.

Nel caso in esame la compagnia aerea convenuta in giudizio era domiciliata in Italia, pur essendo soggetto giuridico di nazionalità irlandese, perciò non vi era alcuna preclusione della giurisdizione italiana a conoscere della controversia.

Peraltro, il citato Regolamento prevede, a prescindere dalla domiciliazione o meno del soggetto, che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro in una serie di ipotesi, per esempio in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, in materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto e così via ( art. 7 del Regolamento UE del 12 dicembre 2012 n. 1215).

Né può sostenersi – ha aggiunto l’organo giudicante – la tesi secondo la quale avendo il consumatore acquistato il biglietto, abbia accettato anche le condizioni generali del contratto di trasporto proposte dalla compagnia aerea, all’interno delle quali era prevista altra giurisdizione. E ciò in quanto, “rientrando una siffatta clausola circa la giurisdizione di altro tribunale (diverso rispetto a quello previsto dall’ordinamento giuridico applicabile al consumatore) nel novero delle c.d. clausole vessatorie, è necessario che l’accordo sia specificamente sottoscritto dall’acquirente, (parte contrattuale decisamente più debole). Sul punto giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale online occorre la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l’impiego della firma digitale dell’aderente e non è sufficiente il mero click di approvazione del testo contrattuale” (Tribunale Catanzaro, sez. I, 30/04/2012).

Nel merito, la domanda del danneggiato è stata accolta perché fondata (Giudice di Pace di Giarre, sentenza del 21/10/2019).

Invero, le ragioni addotte dalla compagnia aerea, quale prova liberatoria, ossia lo sciopero improvviso dei controllori di volo, sono state ritenute non sufficientemente provate.

Tutt’altro. Agli atti vi era prova documentale, peraltro non contestata, che lo sciopero del personale aveva avuto inizio solamente alle ore 13:00 del 15.12.2017 laddove il decollo del volo aereo sarebbe dovuto avvenire alle ore 11:25 e la sua conclusione (atterraggio) alle ore 13:15. Dunque l’agitazione dei controllori di volo non poteva dirsi temporalmente corrispondente alla prestazione contrattuale a cui si era obbligata verso il ricorrente al momento dell’acquisto del biglietto, per la semplice ragione che l’arco temporale dello sciopero dei controllori di volo non corrispondeva a quello del volo in questione.

Ad ogni modo, ha osservato l’adito giudice di pace, lo sciopero del personale, essendo un fatto che rientra nei rischi gestionali dell’impresa che, dal canto suo, ha il potere – dovere di strutturare la propria attività aziendale ispirandosi a criteri di efficienza organizzativa non può certamente porsi quale giustificazione all’inadempimento.

La decisione

Peraltro, non vi era neppure prova che la compagnia avesse offerto o quantomeno proposto al passeggero un volo alternativo per lo stesso giorno anche se in orario precedente o successivo a quello previsto nell’originario contratto di trasporto.

Per queste ragioni il giudice di pace ha accolto il ricorso e condannato la società convenuta al risarcimento della somma complessiva di euro 250,00 a titolo di diritto di compensazione ed euro 323,02 a titolo di parziale refusione del costo del distinto biglietto aereo acquistato presso altra compagnia aerea.

Avv. Sabrina Caporale

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