In caso di ritardo aereo, le norme internazionali prevedono una presunzione di responsabilità in capo al vettore; al passeggero è riconosciuta una compensazione pecuniaria per il sol fatto del ritardo, oltre al diritto ad un ulteriore risarcimento da graduare a seconda delle circostanze del caso di specie

La vicenda

L’attore aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze una compagnia aerea al fine di ottenere il pagamento della somma di 3.000,00 euro, o comunque quella ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da ritardo aereo, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo.

A sostegno della propria domanda l’attore aveva dedotto di aver acquistato un biglietto aereo e di essersi recato all’aeroporto di Londra Gatwick al fine di imbarcarsi sul volo operato dalla società convenuta con destinazione Firenze – Peretola ed arrivo previsto alle ore 23.59 del medesimo giorno.

Senonché, con annunci successivi, la partenza del volo veniva più volte ritardata sino ad essere rinviata al giorno successivo.

Durante la lunga attesa per gestire la situazione, l’attore veniva invitato a recarsi presso un hotel per trascorrere la notte. Ebbene giunto presso la struttura, il personale gli comunicava che nessuna prenotazione era arrivata da parte della compagnia aerea e che pertanto erano disponibili solo camere a pagamento.

Deduceva l’attore di aver fatto così ritorno in aeroporto e che solo intorno alla mezzanotte la società convenuta annunciava di aver trovato un ostello, peraltro a grande distanza dall’aeroporto, e che avrebbe organizzato un servizio di taxi per accompagnarvi via via tutti i passeggeri, avvertendo comunque che l’indomani alle ore 06.00 avrebbero dovuto comunque fare ritorno in aeroporto per imbarcarsi su un volo in partenza alle 7.30.

L’arrivo con ritardo di 18 ore

Ma anche la partenza del nuovo volo veniva costantemente rinviata senza che fosse fornita alcuna forma di assistenza così da rimanere ostaggio della predetta compagnia per tutta la mattina sino alle 12.00, quando i passeggeri venivano fatti accedere all’area partenze del gate ed imbarcati sul nuovo volo che senza preavviso scopriva essere diretto a Bologna anziché a Firenze come originariamente pattuito. L’aereo giungeva a destinazione intorno alle ore 15.00, mentre l’attore raggiungeva a mezzo autobus Peretola soltanto alle ore 18.00 e così con un ritardo di circa 18 ore rispetto a quanto stipulato contrattualmente fra le parti.

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Firenze (Sezione Terza, sentenza n. 1988/2019) ha accolto la domanda attorea perché fondata.

Premesso che la ricostruzione dei fatti così come operata dall’attore non era stata contestata dalla convenuta, il giudice toscano ha ricostruito il quadro normativo di riferimento.

La responsabilità contrattuale della compagnia per il ritardo aereo

La responsabilità contrattuale della compagnia aerea nei confronti dei passeggeri è disciplinata dal Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio adottato il 11.2.2004 che statuisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato nella prestazione di trasporto aereo.

Inoltre tale responsabilità è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 28.5.1999, ratificata dall’Italia con legge 10.1.2004 n. 12 alla quale ha aderito anche la Comunità Europea con decisione ratificata dal Consiglio il 5.4.2001 pertanto il trattato internazionale è entrato in vigore per la Comunità Europea il 28.6.2004.

Le predette fonti di natura sovranazionale sono espressamente richiamate dall’art. 941, comma primo del codice della navigazione (come modificato dall’art. 14 D. Lvo n. 151 del 15.3.2006).

Il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Reg. CE 261/04 prevede in caso di ritardo superiore alle 4 ore, per le tratte aeree la cui distanza sia inferiore o pari come nella fattispecie ai 1.500 km, il diritto dei passeggeri ad una “compensazione pecuniaria” per il mero fatto del ritardo pari ad Euro 250,00.

Il regolamento lascia tuttavia impregiudicati ulteriori danni, come stabilito espressamente dall’art. 12.1 che lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”.

Il risarcimento del danno supplementare da ritardo aereo

Questo risarcimento supplementare è quello stabilito dalla Convenzione di Montreal, il cui art. 19 prevede che: “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

L’art. 22 della Convenzione chiarisce poi quale sia l’entità del risarcimento dovuto nel trasporto di persone.

Dall’interpretazione sistematica delle suddette norme è stato possibile ricavare i seguenti principi.

  • In relazione all’an della responsabilità, in caso di ritardo nella prestazione di trasporto aereo le norme internazionali prevedono una presunzione di responsabilità del vettore, spettando a quest’ultimo dare la prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, oppure che era impossibile adottarle, con una formulazione molto simile a quella prevista dal nostro ordinamento interno per qualsivoglia responsabilità contrattuale.
  • In relazione al quantum della responsabilità, al passeggero è sempre dovuta la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04 per il solo fatto del ritardo, senza quindi bisogno di dimostrare alcunché; viceversa, se il danno da ritardo che in concreto viene accertato dal Giudice (e che deve essere dimostrato dal passeggero secondo le norme generali) supera questa entità, allora il passeggero ha diritto ad avere l’ulteriore risarcimento previsto dalla Convenzione di Montreal, da graduare a seconda delle circostanze del caso di specie, il quale non può comunque superare il valore massimo per ogni passeggero di 4.150 diritti speciali di prelievo.

I diritti speciali di prelievo sono un’entità di conto monetaria internazionale fissata dal FMI, il cui valore fluttua giornalmente con riferimento a un paniere di principali valute utilizzate nel commercio e nella finanza internazionali, determinato dal FMI.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Inoltre, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue il risarcimento spettante al passeggero può indistintamente riguardare tanto i danni patrimoniali, quanto i danni non patrimoniali da lui subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale della controparte.

Accertata quindi la responsabilità contrattuale della convenuta e ribadito il principio secondo il quale il danno risarcibile per la cancellazione del volo per il negato imbarco o per il ritardo nell’esecuzione della prestazione di trasporto aereo ben può essere anche di natura non patrimoniale pur derivando da contratto e considerato che in questa particolare ipotesi esso assume la veste del disagio e dello stress che il passeggero deve subire in conseguenza di tali inadempimenti contrattuali, il Tribunale ha stabilito che nel caso di specie, il risarcimento spettante all’attore dovesse essere liquidato anche in via supplementare ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE 261/2004 ma non nella misura da quest’ultimo richiesta.

Il limite massimo del risarcimento del danno

Come anticipato, allo scopo di stabilire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, rispettivamente facenti capo al passeggero ed alla compagnia aerea, il trattato internazionale ha sancito un limite massimo di valore della responsabilità del vettore, stabilendo che esso sia limitato nella somma di 4.150 diritti speciali di prelievi per passeggero (Cfr. art. 22.2).

“La ratio della suddetta limitazione è quella di consentire ai passeggeri di essere risarciti agevolmente e rapidamente, senza per questo dover imporre ai vettori aerei un onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, idoneo a compromettere, se non a paralizzare, la loro attività economica” (sent. CGCE 6.5.2010, la causa C-63/09, Axel Walz c. Clickair SA).

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, la somma richiesta dall’attore (non inferiore a 3.000 euro ) anche se astrattamente consentita dalla Convenzione di Montreal è stata ritenuta non condivisibile, “sia perché sono sicuramente ipotizzabili in astratto situazioni concrete più gravi di quella di specie (l’attore stava facendo rientro nel paese di origine), sia perché rispetto ai sicuri disagi affrontati da quest’ultimo nell’arrivare a destinazione aveva totalmente omesso di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, di altri e diversi danni conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del contratto di trasporto [con la società convenuta]: infatti in caso di inadempimento del contratto di trasporto aereo, la cui causa tipica è solo quella di trasportare il passeggero ed il suo bagaglio da un luogo all’atro, la perdita di tempo appare essere piuttosto una conseguenza indiretta dell’inadempimento contrattuale” (art. 1223 cod. civ.)”.

Sulla base di queste argomentazioni l’attore è stato risarcito, in via equitativa, per l’importo complessivo di 926,60 euro.

Avv. Sabrina Caporale

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