Il GdP di Latina fa un intervento innovativo sulla giurisprudenza in tema di decuratazione di punti dalla patente ed estende le ipotesi di giustificato motivo in caso di omessa comunicazione del conducente

Il giudice di Pace di Latina, con la sentenza n. 777/2020, ha ritenuto di poter considerare l’esimente ex art.126 bis cds in materia di patente a punti per i casi in cui l’utilizzo da parte dei familiari del veicolo sia alla base dell’impossibilità di individuare correttamente il trasgressore, ovvero che si possa ravvisare l’esimente del giustificato e documentato motivo previsto dalla norma qualora il proprietario del veicolo renda nota la manifesta impossibilità di individuare il trasgressore a causa dell’intervallo di tempo trascorso o a causa dell’ utilizzo del veicolo da parte di più membri della famiglia.

Il caso esaminato riguarda il ricorso nei confronti di una ordinanza di ingiunzione. Nei confronti del proprietario del veicolo era stata infatti eccepita l’inottemperanza all’obbligo di fornire il nome del conducente, come previsto dal codice della strada.

In merito alla medesima questione si era espressa anche la Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza n. 30939/2018 era intervenuta sulla nozione di giustificato motivo, definendola una nozione elastica, al fine di consentire l’adeguamento della norma alla realtà e alla sua mutevolezza e complessità.

Sostiene la Cassazione che di giustificato motivo si può certamente parlare nei casi in cui vi sia stata cessione del veicolo, o questo sia stato sottratto al suo proprietario con una azione delittuosa. Tali fatti giustificherebbero di per sé la mancanza di conoscenza del trasgressore.

E’ altresì ravvisabile il giustificato motivo in casi imprevedibili e incoercibili in cui il proprietario dell’autovettura nonostante l’esercizio dell’ordinaria diligenza non abbia potuto prevedere o evitare l’utilizzo del veicolo da parte di terzi.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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