Il provvedimento di revisione della patente non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio; l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13637/2020 si è pronunciata sul ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la cassazione della decisione dei giudici del merito che avevano annullato il provvedimento con cui la Motorizzazione civile che aveva disposto la revisione della patente di guida di un automobilista.

Il Tribunale, nello specifico, aveva ritenuto che l’impugnato provvedimento di revisione della patente fosse viziato dall’omissione della comunicazione della variazione del punteggio relativo alla patente dell’interessato, prescritta dall’ art. 126 bis, co. 3, D.Lgs. 285/1992.

Tale comunicazione, in base a quanto rilevato dal Giudice di secondo grado, è infatti funzionale a garantire all’interessato la facoltà di frequentare corsi di recupero dei punti, al fine di evitarne l’azzeramento.

La comunicazione agli interessati da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione di punteggio, pur non possedendo natura provvedimentale e pur risultando strettamente vincolata, costituisce requisito d’accesso ai corsi di recupero, sicché dalla sua omissione discenderebbe la illegittimità del provvedimento di revisione della patente.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Ente ricorrente deduceva che la comunicazione relativa alla variazione di punteggio della patente di guida, ha carattere informativo e lascia del tutto intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità telematiche indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.  

E’ dunque erroneo qualificare in termini di indefettibilità la preventiva comunicazione della variazione di punteggio ai fini dell’esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, in primo luogo perché il conducente conosce subito, tramite il verbale di accertamento, se e in quale misura gli verrà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e, in secondo luogo, perché in ogni momento può verificare il suo saldo-punti.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto il motivo del ricorso fondato.

In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione. Inoltre, ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa.

A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.

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