Quando la commissione di un reato comporti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed il reato si configuri per la presenza di una violazione del Codice della Strada (incidente stradale con lesioni personali), vi sarà sempre l’applicazione della revisione della patente

La vicenda

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico dallo stesso presentato avverso il provvedimento di revisione della patente di guida. L’uomo aveva esposto di essere titolare della patente di guida – cat. B e di essere stato coinvolto in un incidente stradale in cui cagionava la morte di un pedone, investito nei pressi di un attraversamento pedonale.

A seguito dell’incidente stradale, in relazione al quale i Carabinieri contestavano la violazione degli articoli 141, commi 3 e 8 e 191, commi 1 e 4 del Codice della Strada e redigevano il rapporto – comunicazione di notizia di reato ex 589 bis c.p., veniva avviato il procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida ed incardinato il procedimento penale, non ancora conclusosi con sentenza definitiva.

Tale procedimento era ancora in fase di indagini preliminari e pertanto, non risultava essere stata ancora accertata la dinamica del sinistro né la sua responsabilità. Perciò l’amministrazione, ad avviso del ricorrente, avrebbe potuto adottare il provvedimento di revisione della patente soltanto all’esito dell’ultimo grado di giudizio, costituendo altrimenti un atto illegittimo in quanto adottato sulla base di mere supposizioni.

Ma il motivo è stato ritenuto privo di fondamento.

Come è noto, l’articolo 128, comma 1 ter del Codice della Strada così recita: “E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.

Orbene, la doverosità del provvedimento, a differenza della fattispecie discrezionale di cui al comma 1, non muta la natura della revisione, la quale conserva pur sempre il carattere di misura cautelare e non sanzionatoria.

Ed, invero, la giurisprudenza (Cons. Stato, IV, 3-10-2018, n. 5682; III, 12-5-2011, n. 3813) ritiene che l’istituto della revisione della patente di guida non configura né costituisce sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico.

Trattasi, invero, di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida (Cons. Stato, VI, 18-3-2011, n. 1669; VI, 20-12-2012, n. 6570).

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 128 ter del Codice della Strada deve essere interpretata alla luce della richiamata natura cautelare e non sanzionatoria dell’istituto.

Ciò comporta evidentemente che la sua applicazione non deve necessariamente conseguire all’accertamento in via definitiva della responsabilità penale del conducente dell’autoveicolo nella verificazione del sinistro e nella morte del pedone investito dall’autovettura.

D’altra parte, attendere i tempi della definizione del giudizio penale – ha affermato il Collegio – frustrerebbe inevitabilmente la funzione cautelare/preventiva della misura, procrastinando, con indubbio pregiudizio per l’interesse pubblico perseguito, la verifica dell’idoneità del titolare della patente, la quale costituisce presupposto indefettibile per poter porsi alla guida di veicoli a motore.

Ed, invero, la giurisprudenza ritiene che l’accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo non costituisce presupposto per l’applicazione della misura della revisione (cfr. Cons. Stato, I, 4-5-2016, n. 1088).

La determinazione delle lesioni alle persone rileva, dunque, quale dato meramente oggettivo, in termini di mera causalità materiale tra la condotta di guida e l’evento lesivo, senza che sia necessario indagare in ordine alla sussistenza di fattori esterni che abbiano interrotto il nesso di causalità ovvero escluso la responsabilità per colpa del conducente dell’autoveicolo.

L’esistenza di tali elementi può essere presa in considerazione ai fini di escludere l’applicabilità della misura della revisione solo nel caso in cui essi siano ictu oculi evidenti, situazione non configurabile nel caso in esame.

Sarà, infatti, il giudice penale ad acclarare la configurabilità o meno del reato di omicidio colposo nei suoi elementi costitutivi e, dunque, anche la sussistenza dell’avvenuta violazione degli articoli 141 e 191 del Codice della Strada, quale elemento colposo della fattispecie criminosa.

La decisione

D’altra parte, l’avvenuta contestazione di violazioni al Codice della Strada da parte di soggetti qualificati, come i Carabinieri, configura (fatte evidentemente salve le compiute verifiche del giudice penale) certamente fumus di sussistenza delle stesse, bastevole a giustificare una misura di natura meramente cautelare e preventiva, quale la revisione della patente di guida.

Insomma, ai fini della revisione, è sufficiente l’applicabilità della sanzione accessoria e non anche l’avvenuta concreta irrogazione della stessa.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato (Prima Sezione, parere n. 863/2020) ha espresso parere che il ricorso debba essere rigettato.

Avv. Sabrina Caporale

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