Chi non provvede a restituire una cosa, come l’assegno non trasferibile, che conserva chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, commette il reato di furto

Era accusato di ricettazione per aver acquistato o comunque ricevuto a fine di profitto un assegno non trasferibile, recante l’importo di duemila euro, di provenienza illecita perché denunciato come smarrito dal traente.

In primo grado l’imputato era stato assolto per insussistenza del fatto. Secondo il Giudice, infatti, l’uomo si era impossessato di un bene non già oggetto di reato, bensì semplicemente smarrito.

La sentenza era stata impugnata davanti alla Suprema Corte di Cassazione dal procuratore della Repubblica del Tribunale, che deduceva come unico motivo l’erronea applicazione della legge penale poiché, come più volte affermato in sede di legittimità, l’assegno bancario conserva i segni esteriori di un possesso altrui, con la conseguenza che chi se ne appropria non realizza la condanna descritta dall’art. 647 del codice penale (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), ora depenalizzata, bensì il reato di furto, perché non viene meno il potere di fatto del proprietario sull’oggetto smarrito.

I Giudici Ermellini, con la sentenza n.17558/2020 hanno ritenuto di accogliere il ricorso in quanto fondato.

La giurisprudenza di legittimità è sul punto concorde nel ritenere come nel caso di appropriazione di “cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite”.

Il principio di diritto cui pertanto dovrà attenersi il Giudice del rinvio – sottolineano dal Palazzaccio – “è che la detenzione successiva dell’assegno (così come della carta di credito) in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita, integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione”.

La redazione giudica

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