Confermata la condanna per furto in abitazione di un uomo accusato di aver sottratto cose custodite in un’imbarcazione ormeggiata in porto
In sede di merito era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto in abitazione (art. 624-bis comma 1 del codice penale), per essersi impossessato di cose (denaro, videocamera ed altro) custodite in un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Genova, e di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose per essersi impossessato di oggetti (gps, binocolo con vidoecamera, barometro, pantaloni e zainetto), previa effrazione della porta di un’altra imbarcazione ormeggiata nello stesso porto.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato lamentava che la Corte di appello avesse ritenuto che un furto di oggetti su imbarcazione ormeggiata presso la marina di un porto debba qualificarsi come furto in abitazione. A suo giudizio, invece, la condotta era da considerarsi alla stregua di un furto all’interno di un’autovettura parcheggiata in un luogo privato e/o pertinenziale all’abitazione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 15524/2020 ha ritenuto il ricorso infondato.
I Giudici Ermellini, quanto alla riconducibilità nel caso di specie della barca a luogo destinato in tutto o in parte alla privata dimora di cui al comma 1 dell’art. 624- bis cod. pen., hanno osservato che le sentenze di primo e di secondo grado avessero correttamente incentrato l’attenzione sulla nozione di luogo in cui la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, descrivendo le imbarcazioni in questione come cabinati di non insignificanti dimensioni, muniti di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone, in sostanza equivalenti ad una “seconda casa” per le vacanze o per il tempo libero.
Una spiegazione logica e congrua che si poneva in linea con il recente, autorevole, insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale”.
La redazione giudica
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
FURTO DI LEGNAME, È REATO ANCHE SE DESTINATO A FINALITÀ PERSONALI