Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps) in riferimento al Decreto Tribunale di Ravenna n.1847/2020 sulla mediazione familiare

“La mediazione familiare non è un toccasana per superare le divergenze tra i genitori sulla gestione dei figli dopo della fine della convivenza e, soprattutto, chi la effettua non è sempre all’altezza del delicato compito a cui sono chiamati i mediatori, dipendenti delle strutture psico-sanitarie delle Asl o loro convenzionati che operano senza uno specifico Regolamento e, purtroppo, senza il dovuto monitoraggio e controllo dell’ente pubblico e tantomeno dei tribunali.

La logica dei tribunali e dei servizi sociali tiene conto quasi esclusivamente delle esigenze degli adulti (genitori) e trascura i disagi e il malessere subiti dai minori quando non accettano la famiglia allargata. La parte debole, nella coppia con figli, sono i minori che nulla hanno a che vedere con le “leggerezze” e, spesso, con l’”immaturità” dei genitori. Sono i genitori che devono adeguarsi alle loro aspettative e non viceversa perché i minori sono persone e come tali vanno integralmente rispettati indipendentemente dall’età ricordandosi che non sono stati lorio a chiedere di venire al mondo. Le esigenze degli adulti, pertanto, non possono essere “imposte” ai figli minori, le cui esigenze vanno tenute presenti e protette dal tribunale e dai servizi sociali a cui spetta imporre ai genitori i tempi di crescita e di accettazione delle nuove situazioni familiari dei minori senza ricorrere a frequenti ”forzature” dei “tecnici” della psiche, o altri, siano essi liberi professionisti che facenti parti di strutture pubbliche.

Il menzionato decreto del tribunale di Ravenna (n.1847/2020 ) sembra preoccupato di far accettare ai figli – e in fretta – la nuova compagna del padre che frettolosamente (rispetto al rifiuto dei figli) ha introdotto in casa, imponendo loro, quando sono con lui, la sua presenza.

La mediazione familiare – se condotta con professionalità – non può sostituirsi ai genitori che non collaborano tra loro e ai figli che ancora non hanno rielaborato la fine della loro relazione. Forzare i tempi dei figli, ancora piccoli, vorrebbe dire provocare in loro danni esistenziali i cui effetti ben presto emergeranno.

Il Tribunale deve sentire direttamente i minori prima di trarre conclusioni preconcette e rinviare il problema alla mediazione familiare che parla con gli adulti (in conflitto tra loro e pertanto è supponibile che la loro versione possa non essere autentica) e solo dopo incontra i minori spesso senza le dovute competenze professionali di psichiatria infantile e/o psicologia dell’età evolutiva e senza un ctp.

E’ notorio che i pubblici centri di mediazione familiare sono una emanazione dell’ente locale e dei partiti di riferimento e le nomine dei componenti troppo spesso tengono conto prevalentemente dei risvolti politico-clientelari e non professionali, come sarebbe dovuto. Mancano seri e specifici controlli sul loro operato e il tutto è lasciato alla discrezionalità degli operatori. Le giuste lamentele, presenti e continue e in tutt’Italia, dei genitori e dei loro legali vengono ignorate da chi dovrebbe controllare, come prevede la legge sulla pubblica amministrazione, l’operato dei dipendenti pubblici.

La mediazione familiare non progetta con i genitori, oltre alle finalità dell’intervento, modalità e tempi di attuazione, lasciando una ampia e incontrollata discrezionalità agli operatori.

Non è affatto vero che la mediazione familiare “suggerita” dal tribunale (ma di fatto pretesa contra legem) senza verificarne la vera competenza, cioè professionalità ed imparzialità degli operatori, sia la soluzione migliore per rimuovere il rifiuto dei minori ad accogliere la nuova compagna. Il suggerimento del tribunale di rivolgersi alla mediazione familiare spesso non è altro che demandare ad altri decisioni che, invece, sono di stretta pertinenza del giudice o del collegio giudicante”.

Ubaldo Valentini

Pres. Ass. Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)

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