Respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per l’illecita sottrazione di due pennelli al fine di trarne un ingiusto profitto ai danni dell’azienda

Licenziato per il ritrovamento nella sua borsa, al termine del turno, di due pennelli considerati, per la somiglianza a quelli in uso nell’azienda e presenti in magazzino, di provenienza aziendale. L’uomo si era visto rigettare in sede di merito la declaratoria di illegittimità del provvedimento. La Corte d’appello, in particolare aveva ritenuto provato l’addebito per il fatto che il lavoratore non avesse dimostrato la proprietà dei pennelli, senza fornire, peraltro, una logica alternativa a quella della loro illecita sottrazione al fine di trarne un ingiusto profitto ai danni dell’azienda.

Il Giudice di secondo grado aveva quindi riconosciuto l’idoneità dell’azione a ledere il vincolo fiduciario, a prescindere dal modico valore economico degli oggetti sottratti, e a far dunque scattare il licenziamento ai sensi del CCNL di riferimento.

L’uomo ricorreva quindi per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, l’erroneità del convincimento del Collegio distrettuale in ordine alla riconducibilità della fattispecie all’ipotesi astratta di cui al CCNL applicabile, data dalla commissione di un furto in azienda, non essendo qualificabile come tale, tenuto conto della figura di reato quale delineata dal codice penale, l’appropriazione di una res nullius.

La Cassazione, con la sentenza n. 11005/2020 ha ritenuto di rigettare il ricorso.

Per gli Ermellini era da escludere che gli oggetti sottratti potessero considerarsi una res nullius. Pertanto  ricorreva l’ipotesi del furto in azienda che lo stesso contratto collettivo include tra le fattispecie passibili della massima sanzione. Pertanto andava considerato immune da vizi il giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale fondato sull’idoneità della condotta addebitata a ledere il vincolo fiduciario, inteso come “possibilità di affidamento del datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future, a fronte della quale alcuna rilevanza può essere attribuita all’esiguo valore dei beni sottratti”.

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