Contro la decisione di condanna per guida in stato di ebbrezza di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b), e 2 sexies C.d.S, l’imputato formulava ricorso per Cassazione

L’addebito era quello di essersi posto alla guida di un autoveicolo, durante l’ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica, misurata tramite etilometro, con valore accertato pari a 0,82 gr/l.
Tra gli altri motivi di impugnazione l’imputato contestava la violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., nonché del vizio di motivazione.
Rilevava, infatti, di essere incensurato, che tale condotta era stata occasionale, che nessun fatto analogo era stato commesso successivamente, che non vi erano carichi pendenti per fatti diversi; che la prossimità al valore minimo avrebbe dovuto escludere ogni capacità a delinquere; che la lievità della violazione, che peraltro, non aveva cagionato danno alcuno e rilevata in un controllo di routine, era dimostrata dal superamento dell’area di punibilità pari a 0,02 centesimi; che la pena irrogata era molto prossima al minimo edittale e che erano state già concesse le attenuanti generiche.
Il procuratore generale presso la corte d’appello aveva infatti, già proposto l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., posto che il fatto, si era verificato peraltro, in orario notturno (ore 4,00 del mattino) con traffico praticamente inesistente, strade extraurbane deserte e, conseguente inesistenza di pericolo concreto per cose e persone.

La decisione

Ebbene, il motivo è stato accolto. «Nell’ipotesi di specie concorrono tutti i presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.». – è quanto si legge della sentenza pronunciata dai giudici della Cassazione.
«Non solo, infatti, il superamento della soglia di punibilità è ridottissimo, ma le condizioni di realizzazione della condotta, per come descritte, appaiono denotate da una minima offensività, non essendo stata segnalata alcuna manovra rischiosa posta in essere dal conducente che, pur fermato per un controllo di routine, in ora notturna, guidava con evidenza in una situazione di assenza di traffico, quindi in condizioni di relativo pericolo concreto per i terzi, non essendo segnalata alcuna ulteriore violazione di norme della circolazione stradale».
Ciò posto, non avendo il fatto generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma e ricordato che “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, i giudici della Cassazione hanno disposto in l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., la declaratoria di non punibilità del reato, con conseguente annullamento della decisione impugnata”.

La redazione giuridica

 
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