La saturazione della casella PEC non configura un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto

La vicenda

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dall’attore avverso l’ordinanza dichiarativa della legittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla società datrice di lavoro.
Nella specie, la corte territoriale aveva dato atto che, la comunicazione della ordinanza immediatamente esecutiva di rigetto della domanda (di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, comma 49), inviata all’indirizzo PEC del difensore della parte attrice, non era stata consegnata per “casella piena” e, quindi, per causa imputabile al destinatario.
Rilevato, dunque, che si era proceduto alla comunicazione mediante deposito in cancelleria ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, convertito in L. 17/12/2012 n. 221, aveva confermato la statuizione di inammissibilità della opposizione in quanto tardiva.
Ebbene, avverso siffatta decisione di merito, il predetto difensore formulava ricorso per cassazione, affidandosi, tra gli altri motivi, al vizio di violazione di legge, laddove costituiva obbligo dell’ufficio di cancelleria, stante la impossibilità di effettuare la comunicazione a mezzo PEC, ricercare metodi di notifica alternativi inviando la comunicazione anche all’altro procuratore domiciliatario munito di PEC.

Ma il ricorso non è stato accolto.

Secondo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, comma 4: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Il comma 6 dispone poi: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”. Aggiunge il comma 8 che: “Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136 c.p.c., comma 3, e gli artt. 137 c.p.c. e segg… “.
Sotto altro profilo evidenziava che poiché il destinatario della notifica non può essere che la parte rappresentata dai difensori presso i quali è domiciliata, a questa nel caso di specie, non poteva essere addebitato il mancato recapito. Ma anche in questo caso, il ricorso non è stato accolto.

La nuova disciplina sul processo civile telematico

Come noto, in seguito all’entrata in vigore della predetta legge, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Laddove non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata “per cause imputabili al destinatario” le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate “mediante deposito in cancelleria”. Solo ove vi sia una “causa non imputabile al destinatario” si rende applicabile la disciplina dell’art. 136 c.p.c.».
La giurisprudenza di legittimità ha peraltrio, più volte ribadito che la notifica a mezzo PEC L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis cit. di un atto del processo – formato fin dall’inizio in forma di documento informatico ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l’onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l’esercizio della professione (Cass. 25/9/2017 n. 22320).

La decisione

In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella PEC, è stato escluso che tale saturazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto (Cass. 12/11/2018 n. 28864, in motivazione).
Tale affermazione si pone in continuità con precedenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità che hanno sottolineato come, una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali (Cass. 2/7/2014 n. 15070).
Cosicché, in ordine alle conseguenze connesse all’esito negativo della consegna dell’atto inviato a mezzo PEC, per cause imputabili al destinatario, i giudici della Cassazione, hanno respinto il ricorso e confermato la statuizione di inammissibilità per tardività dell’opposizione L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, comma 51, proposta avverso l’ordinanza che aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento.
Ciò in quanto, dopo la comunicazione del provvedimento effettuata in via telematica con esito negativo per causa imputabile al difensore, l’atto era stato depositato in cancelleria, come previsto dalla norma, senza necessità di procedere alla notifica a mezzo fax (Cass. 23/1/2018 n. 1647, in motivazione).

La redazione giuridica

 
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