Il medico che non provi di aver eseguito correttamente l’intervento di chirurgia plastica risponde del risultato estetico peggiorativo cagionato alla paziente

La vicenda

A seguito della comparsa, dopo la prima gravidanza, di inestetismi al livello dell’addome, la paziente si era rivolta ad un chirurgo plastico, il quale le aveva diagnosticato la ricorrenza di “un addome pendulo con dilastasi dei sottostanti muscoli addominali” e le aveva prospettato la possibilità di trattare il suddetto “deficit elastico” mediante un intervento di addominoplastica.
A seguito dell’operazione erano residuati degli inestetismi cutanei, legati essenzialmente ad un “anomalo dismorfismo della cicatrice chirurgica sovrapubica del tutto asimmetrica e con protrusioni a forma di “orecchio di cane” le cd. dogs ears, per le quali la donna lamentava un danno permanente di natura estetica e psiclogica.

Il giudizio di primo grado

Instaurata la causa per il risarcimento del danno, l’adito giudice ha in primo luogo verificato, che i sanitari convenuti in giudizio, avessero assolto all’obbligo di prestare alla paziente una completa informazione riguardo alla tipologia, le modalità, i rischi, le conseguenze dell’intervento chirurgico e le sue possibili alternative.
Ebbene, al riguardo, il c.t.u. aveva messo in evidenza che le caratteristiche della cicatrice descritta per quanto anomali, rientrassero fra i normali esiti di interventi chirurgici di addominoplastica e che si trattava, tuttavia, di esiti temporanei in quanto risolvibili usualmente mediante un successivo trattamento chirurgico.
Il Tribunale di Taranto aveva però, anche potuto accertare, in base alla documentazione presente nella cartella clinica della casa di cura, che il consenso informato fornito alla paziente non fosse stato sufficientemente completo e specifico, tale da consentirle di maturare una decisione libera e consapevole ed esprimere un consenso valido.
Peraltro, il c.t.u. aveva concluso affermando che «il trattamento chirurgico era stata la causa unica dell’evento», sebbene eseguito secondo una tecnica operatoria corretta e portato a termine senza complicanze: ed invero, «da un lato, nella condotta dei medici non ci sarebbero elementi tecnici erronei causalmente connessi con i danni estetici lamentati dalla paziente, dall’altro, tali danni sarebbero comunque da porre in nesso di causalità materiale con il trattamenti medico chirurgico … causa unica dell’evento».
Dietro questa affermazione si nasconde – a detta del giudice tarantino – una pericolosa ambivalenza terminologica, laddove si addossa al creditore della prestazione sanitaria (il paziente) l’onere di provare il nesso di causa intercorrente tra la condotta del medico-debitore ed il danno.
Ciò ha portato l’adito giudicante ad operare una importante riflessione circa la duplicità di accezioni cui implicitamente si può far riferimento nel parlare di nesso eziologico in materia di responsabilità sanitaria: «da un lato, il legame causale con la condotta del medico può essere inteso quale stretta connessione eziologica tra il danno e il momento oggettivo della prestazione sanitaria in sé per sé considerato, in occasione e, all’esito del quale ne è derivato il pregiudizio alla salute che il paziente lamenta (es. l’infezione, l’inestetismo i peggioramento della malattia pregressa, etc); dall’altro, il medesimo legame causale può intendersi come rapporto tra il danno lamentato dal paziente e la condotta sanitaria negligente».

Il fardello probatorio a carico del paziente

Ebbene, è proprio dietro tale ultimo passaggio terminologico, “nel quale quasi inavvertitamente ma  frequentemente le decisioni dei tribunali e delle corti scivolano, così colorando di colpa un elemento oggettivo della fattispecie di danno (ovvero il nesso causale)”, che si cela il pesante fardello probatorio che grava in capo al paziente, il quale si ritrova onerato della dimostrazione della sussistenza di un nesso eziologico tra i danni denunciati e una negligenza professionale del medico.
Questo appesantimento dell’onus probandi in capo al creditore in realtà, è in contrasto con il fondamentale insegnamento reso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001 secondo il quale: «il creditore che agisca in giudizio per l’inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inesattezza dell’adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell’obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l’onere. dì dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell‘obbligazione».

La ripartizione del nesso causale tra paziente-medico

«Far gravare allora in capo al paziente il compito di provare che il danno lamentato sia conseguenza di una malpractice medica equivarrebbe a chiedergli di individuare e puntualmente dimostrare un inesatto adempimento del medico-debitore, oltre che il legame eziologico tra questo e i pregiudizi di cui invoca ristoro».
Ciò detto, «in punto di prova del nesso causale (in senso oggettivo, scevro da profili di colpevolezza), il paziente risulterà soccombente tutte le volte in cui non riesca a dimostrare che quell’infezione sia stata da lui contratta proprio durante il ricovero ospedaliero e/o l’intervento chirurgico, che dunque non fosse un’infezione preesistente o insorta successivamente e del tutto slegata dal trattamento sanitario ricevuto; soccomberà ove non sarà in grado di dimostrare che quel determinato inestetismo sia conseguito proprio all’intervento chirurgico cui si era sottoposto ovvero che l’aggravamento della sua preesistente patologia mon abbia trovato la propria genesi nella cura prestata dal medico, rappresentando al contrario un fisiologico sviluppo della malattia».
Se al contrario, egli riesca a provare il nesso eziologico, con la prova che il danno alla salute lamentato abbia, con elevato grado di probabilità pari al 50% + 1, trovato origine o aggravamento in conseguenza del trattamento sanitario ricevuto, il medico- debitore soccomberà tutte le volte in cui non sarà in grado di dimostrare di aver bene adempiuto la propria prestazione, nel rispetto delle regole di diligenza professionale rapportate al caso clinico di specie (prova dell’assenza di colpa, ovvero di un esatto adempimento diligente).
Al contrario, anche qualora dovesse emergere o risulti provata una qualche negligenza professionale, il medico o la struttura sanitaria potranno comunque scongiurare una pronuncia condannatoria dimostrando che tale specifica inosservanza dei protocolli di condotta non poteva porsi, nella fattispecie in esame, in alcun rapporto causale con i danni alla salute denunciati dal paziente i quali con elevato grado di probabilità pari al 50% + 1 sarebbero comunque esitati anche in ipotesi di condotta sanitaria del tutto diligente e perita, oppure, in alternativa, l’impossibilità dell’adempimento derivante da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.).

La decisione

Tornando alla valutazione delle risultanze probatorie tecniche relative ai danni estetici lamentati dalla ricorrente, nel caso in questione, per il giudice di primo grado non vi erano dubbi circa l’esistenza di un nesso causale “oggettivo” con l’intervento di addominopalstica con liposcultura praticato dai medici convenuti, trattandosi di esiti esteticamente negativi del trattamento chirurgico eseguito.
Neppure il rilievo, più volte evidenziato dal c.t.u., per cui tale risultato sostanzialmente peggiorativo, fosse da considerarsi in astratto quale conseguenza normalmente possibile per quel tipo di intervento, non del tutto prevenibile a prescindere dalla maggiore o minore correttezza della tecnica operatoria praticata dal medico, è stato sufficiente ad esimere il convenuto da responsabilità.
Ciò in quanto non vi erano, nel caso concreto, margini sufficienti per apprezzare il corretto operato dei medici, I quali, a fronte della dimostrazione del risultato estetico peggiorativo ottenuto all’esito dell’intervento chirurgico, non avevano fornito prove adeguate del loro esatto adempimento.
Lo stesso c.t.u., al riguardo, aveva evidenziato come dalla lettura della cartella clinica non era stato possibile evincere il tipo di tecnica chirurgica; nè, era stata allegata alcuna documentazione fotografica, utile per un confronto pre e post-operatorio, anch’essa potenzialmente in grado di far apprezzare la buona condotta dei professionisti.
Pertanto, dimostrata dalla paziente l’esistenza del danno estetico quale risultato peggiorativo dell’intervento chirurgico, il Tribunale di Taranto ha concluso condannando i convenuti al risarcimento del danno cagionato.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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1 commento

  1. ottimo spunto di riflessione la sentenza del tribunale pugliese che però va letta in originale dagli addetti ai lavori, avvocati e consulenti di parte, soprattutto chi deve redigere ed avviare una causa in materia di responsabilità professionale medica con particolare riguardo alla chirurgia plastica il che è sempre più frequente per esperienza personale.

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