La Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento del dipendente se l’inidoneità fisica è sopravvenuta dopo l’assunzione e se è possibile destinarlo ad altre mansioni
Nel caso di inidoneità fisica sopraggiunta dopo l’assunzione il lavoratore non può essere licenziato se l’azienda può ricollocarlo a svolgere un’altra mansione compatibile. A stabilirlo la Cassazione con la sentenza n. 4757 del 10 marzo 2015.
Il caso in oggetto riguardava la conferma della Corte di appello di Brescia della sentenza di primo grado del Tribunale di Mantova di illegittimità del licenziamento di un lavoratore e la disposizione del suo reintegro.
Secondo la Corte d’appello il licenziamento, intimato “per inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le sue sopravvenute condizioni di salute”, fosse illegittimo per due motivi. In primo luogo perché il licenziamento era avvenuto “dopo la visita del medico competente e prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata” e in secondo luogo perché la commissione medica aveva accertato che il lavoratore era idoneo a svolgere altre mansioni.
L’azienda ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte d’appello avesse violato gli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, “per avere la sentenza impugnata fatto riferimento a mansioni mai svolte dal lavoratore, occupate da altri lavoratori e non equivalenti a quelle già a lui assegnate, trascurando che il lavoratore, pur in possesso del titolo di geometra, non era stato assunto come tale ma come magazziniere”.
Inoltre, secondo l’azienda, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 41 Cost. e l’art. 30 della legge n. 183 del 2010, avendo “sindacato le valutazioni organizzative di competenza del datore di lavoro”.
Secondo la Cassazione, invece, la società non aveva fornito “elementi utili per contrastare l’affermazione contenuta in sentenza – fondata sulle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio e sulle affermazioni del lavoratore – secondo la quale esistevano altre mansioni compatibili con quelle proprie della qualifica del lavoratore”.
La Corte di Cassazione si era già pronunciata in passato sul tema, con la sentenza n. 4920 del 03 marzo 2014, con cui era stato stabilito che “in tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato”.
Secondo la Cassazione, inoltre il Giudice di secondo grado non avrebbe “fatto una valutazione sostitutiva delle prerogative organizzative esclusive del datore di lavoro”, e che aveva invece legittimamente operato “solo una verifica della legittimità e veridicità di quanto dallo stesso datore affermato”.
Per questo la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro e ha confermato la sentenza della Corte d’appello.
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