Il danno da perdita anticipata della vita e trasmissibilità iure hereditatis

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La vicenda giudiziaria nasce dalla causa intentata dai genitori di un paziente deceduto contro l’ASL di Pisa per presunte negligenze mediche. Il paziente, operato per una grave neoplasia, ha subito un peggioramento post-operatorio fino al decesso nel 2015. I familiari hanno chiesto un risarcimento per danno da perdita del rapporto parentale, danno catastrofale e danno iure hereditatis, portando il caso fino alla Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2861).

La vicenda e il coinvolgimento della ASL di Pisa

Chiamata in causa dai genitori della vittima è la ASL di Pisa per il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso del figlio, asseritamente derivanti dalla condotta colposa tenuta dai sanitari della struttura in relazione all‘iter terapeutico adottato e all’intervento chirurgico praticato il 12 dicembre 2013 per la grave neoplasia mediastinica di cui il paziente T.M., all’epoca di anni 29, era affetto, con successivo decorso post-chirurgico privo di autosufficienza sino al decesso in data 26 marzo 2015.

La decisione del Tribunale di Pisa

Il Tribunale di Pisa accoglie solo parzialmente le pretese degli attori condannando la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti iure hereditatis (liquidando la somma complessiva, comprensiva di accessori sul capitale, di 615.632,54 euro): danno biologico temporaneo personalizzato, nella misura di 31.972,50 euro; danno da violazione del consenso informato, nella misura di 50.000,00 euro; danno da perdita di chance di sopravvivenza, nella misura di 500.000,00 euro.

Il Tribunale di Pisa, ritenendo che la morte del paziente non fosse derivante dalla condotta pur inadempiente dei sanitari dell’Ospedale di Pisa, ha rigettato le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale patito iure proprio dai genitori, del danno biologico e morale terminali, nonché di quello da “lesioni personali gravi” e per spese di assistenza patiti iure hereditatis.

La Corte di Appello di Firenze e le modifiche alla sentenza

La Corte di Appello di Firenze (sentenza del 12 gennaio 2023) ha invece accolto entrambe le domande parzialmente, condannando l’Ospedale (sulla cui responsabilità si era formato giudicato interno) a risarcire agli attori il danno patito iure hereditatis nella minor misura di 31.894,56 euro “omnia” a titolo di danno da perdita di chance (che liquidava, pertanto, in base a criteri differenti da quelli utilizzati dal primo giudice) e nella minor misura di 22.122,74 euro a titolo di danno biologico temporaneo (escludendo, quindi, l’aumento a titolo di “personalizzazione”, ma maggiorando l’importo con interessi e rivalutazione dalla data dell’evento), confermando nel resto la pronuncia di primo grado (quanto, dunque, all’importo risarcitorio per il danno da violazione del consenso).

Il ricorso in Cassazione e le contestazioni

Viene lamentato il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza del paziente: secondo i ricorrenti la valutazione sarebbe incongrua rispetto al caso concreto. I ricorrenti argomentano che a fronte della liquidazione del Tribunale parametrata al fatto “notorio”, che il “paziente avrebbe potuto vivere per ulteriori 50 anni”, era stato liquidato per il danno da perdita di chance l’importo di 500.000,00 euro – mentre la Corte territoriale, abbattendo del tutto detta somma, ha liquidato l’importo di 31.894,56 euro.

La differenza degli importi è estremamente significativa e la Corte territoriale sarebbe incorsa, secondo i familiari della vittima, in un “errore macroscopico” nell’avere arbitrariamente attribuito, in modo del tutto innovativo, all’espressione “sopravvivenza globale a 5 anni”, usata dal collegio dei CC.TT.UU., un significato errato rispetto a quello universalmente adottato dall’oncologia.

Secondo i ricorrenti, la corretta interpretazione della locuzione “sopravvivenza a 5 anni”, fornita dal Tribunale di Pisa, sta a significare che il paziente avrebbe avuto tutte le possibilità di condurre un’esistenza normale e di sopravvivere ulteriori 50 anni, nella percentuale identificata dagli studi scientifici.

La valutazione della perdita di chance e la decisione della Cassazione

La Cassazione ribadisce che:

  • Non è concepibile un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure hereditatis.
  • Sono risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente o la perdita della possibilità di vivere più a lungo.

Nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita” potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto.

La motivazione adottata dalla Corte territoriale, che denunciava il mancato riconoscimento di “tutti i richiesti danni da morte”, si articola nei termini che seguono.

Il Tribunale ha ritenuto che il decesso del paziente, indipendentemente dalla pur negligente condotta dei medici, “si sarebbe comunque verificato con probabilità superiori al 50%” e che la neoplasia che lo aveva colpito era “a prognosi non favorevole”.

Il calcolo del danno e la conclusione del giudizio

Secondo la Cassazione, la modalità di computo più conforme ai parametri giurisprudenziali prevede:

  • La determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% per una persona di 29 anni (pari complessivamente a 1.063.152,00 euro);
  • La suddivisione per il numero di anni che il paziente avrebbe potuto ancora vivere (secondo i parametri medi Istat, 50 anni);
  • Il valore della chance di sopravvivenza perduta quantificato in 31.894,56 euro con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla sentenza all’effettivo soddisfo.

L’esposizione del calcolo resiste a tutte le censure di parte ricorrente. La Corte di Appello si è pronunciata sulle domande risarcitorie proposte iure proprio e iure hereditatis, escludendo la stabilizzazione delle menomazioni e ritenendo sussistente solo un’invalidità temporanea.

Per tutte le ragioni indicate, il ricorso viene respinto in toto.

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