Gli eredi del lavoratore deceduto in corso di causa hanno pieno diritto di proseguire il giudizio intrapreso dal loro dante causa e di incamerare gli importi accertati per l’aggravamento dei postumi dell’infortunio (Tribunale di Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 5078/2021 del 26/05/2021 RG n. 43111/2019)

Il lavoratore infortunato cita a giudizio l’Inail deducendo di avere presentato istanza di aggravamento all’Inail delle invalidità in data 20 dicembre 2018, con richiesta di rivalutazione dei postumi dell’infortunio subito sul lavoro in data 24 novembre 2008, postumi da valutarsi nella misura del 35%, di avere invece ricevuto valutazione dall’Inail nella misura del 25%, chiede l’accertamento della menomazione all’integrità pisco-fisica subita nella misura del 35% o comunque nella misura di giustizia, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 20 dicembre 2018 e la condanna dell’Istituto al pagamento in proprio favore della rendita, oltre accessori.

L’Istituto si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e confermando gli accertamenti Medico-Legali compiuti nella fase amministrativa.

A seguito del decesso del ricorrente si costituiscono gli eredi e la causa viene istruita attraverso produzioni documentali e CTU Medico-Legale.

All’esito della fase istruttoria il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Preliminarmente viene dato atto che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, la disciplina della rendita a carico dell’I.N.A.I.L., è divenuta più articolata e viene erogata nel caso in cui la menomazione abbia carattere permanente.

Precedentemente, invece, la prestazione veniva erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale, nel regime attuale, per effetto dell’estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell’importo della previdenza viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: una relativa al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.

Ciò premesso, dalla CTU svolta sulla documentazione medica in atti, stante l’intervenuto decesso del ricorrente, in assenza di contestazioni specifiche mosse dalle parti costituite le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU vengono integralmente condivise e poste a fondamento della decisione.

Per tale ragione l’Inail è tenuto a corrispondere agli eredi del lavoratore, dalla domanda amministrativa di aggravamento presentata in data 20 dicembre 2018, in applicazione del disposto dell’art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, l’indennizzo in forma di rendita annuale per il danno biologico nella misura accertata del 27%.

In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate per 2/3 e il residuo 1/3 viene posto a carico dell’Inail.

Le spese della CTU Medico-Legale vengono poste a carico integrale dell’Inail e liquidate con separato decreto.

Concludendo, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, condanna l’INAIL al pagamento, in favore dei ricorrenti della rendita annuale da inabilità permanente per il danno biologico subìto dal dante causa nella misura del 27 % di danno biologico dal 20 dicembre 2018, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa di aggravamento ; dichiara compensante tra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3 e condanna l’INAIL al pagamento, in favore della parte ricorrente del residuo 1/3 liquidato in complessivi euro 00 oltre spese generali, e accessori; pone integralmente a carico dell’Inail le spese della consulenza Tecnica d’Ufficio Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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