L’indennizzo Inail è areddituale, erogato in capitale quando la menomazione è inferiore al 16%, mentre in rendita quando la menomazione supera il 16% (Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, Sentenza n. 223/2021 del 25/05/2021 RG n. 971/2019)
Con ricorso depositato del 20.11.2019, il lavoratore – premesso di avere svolto attività di coltivatore diretto dal 1979 , e titolare di azienda agricola -, ha allegato di essere affetto da ipoacusia percettiva bilaterale, in relazione alla quale l’Inail rigettava la domanda.
Esperita la procedura amministrativa con esito negativo, il lavoratore adisce il Tribunale di Livorno chiedendo il riconoscimento del danno biologico nella misura del 12%, da cumularsi con i precedenti postumi riconosciuti, in misura non inferiore al 18%.
Si costituisce in giudizio l’Inail contestando la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa viene istruita attraverso espletamento di prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
Il Tribunale doverosamente premette che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, la determinazione dell’importo della previdenza dovuta viene effettuata combinando due distinte voci risarcitorie: danno biologico e riduzione della capacità lavorativa.
Il danno biologico viene integralmente indennizzato, escluse le menomazioni di grado inferiore al 6%.
Si tratta di un indennizzo areddituale che materialmente viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre sotto forma di rendita quando la menomazione superi la percentuale del 16%.
Solo in tale ultimo caso, ovverosia solo quando la menomazione accertata supera la soglia del 16%, la rendita Inail viene integrata da una quota aggiuntiva che è destinata a ristorare l’aspetto patrimoniale del danno.
Ciò premesso, tutti i testimoni ascoltati hanno confermato lo svolgimento delle mansioni indicate dal lavoratore (coltivatore diretto e titolare di azienda agricola).
Il CTU ha concluso: ” (..) Trattasi di lavoratore agricolo (titolare di azienda agricola con oltre 200 ettari di terreno coltivabile che da oltre 40 anni risulta esposto a vari rischi professionali: movimentazione manuale dei carichi, chimico, rumore, vibrazioni agli arti superiori ed al corpo intero. Per quanto attiene a due delle fattispecie di rischi (movimentazione manuale carichi e vibrazioni a corpo intero), l’Inail ha già riconosciuto la malattia professionale (patologia discale lombare) nella misura del 6%. Per quanto attiene all’esposizione al rumore, non essendo presente un documento di valutazione dei rischi che consenta di avere un quadro specifico preciso, occorre far riferimento ad indicazioni di comune riscontro nell’ambito dell’esposizione del rischio rumore in ambito di agricoltura. In particolare il periziando da oltre 40 anni fa uso di mezzi (trattori cingolati e gommati, trebbiatrice) e strumenti (motosega, decespugliatore) che sono fonte di rumore anche elevato. Appare del tutto attendibile quanto dichiarato dal periziando circa la prevalenza dell’esposizione a rumore nei mesi da maggio a settembre, allorquando il periodo giornaliero suddetto oscilla fra le 4 e le 12 ore. Da analisi fonometriche rilevabili in tipologie di lavoro similari, anche per esperienza personale in qualità di medico competente, risultano livelli di esposizione giornalieri sempre maggiori di 80 dB, e spesso superiori a 85 dB (come esposizione quotidiana parametrata su otto ore lavorative). Il picco di esposizione può essere talora molto elevato, fra 120 e 140 dB. Nella fattispecie occorre anche considerare che, essendo avviata l ‘esposizione al rumore dalla fine degli anni ’70, è presumibile che in tale prima fase i macchinari fossero anche più rumorosi degli attuali, ancorché quasi sempre privi delle cabine insonorizzate. Inoltre la contemporanea esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è una concausa di danno, con altra meccanica di azione, delle strutture dell’orecchio interno. In base all’indagine anamnestica effettuata non risultano altre fonti di esposizione al rumore ad eccezione di quelle professionali. Il tracciato audiometrico prodotto in visione appare conforme ad esposizione cronica a rumore, come anche indicato in un breve parere dallo specialista otorinolaringoiatra della sede Inail competente per territorio. In definitiva il nesso causale fra protratta esposizione lavorativa a non trascurabili livelli di rumorosità determinati da macchinari e strumenti e la perdita uditiva ad oggi diagnosticata appare rispettata. L’analisi delle perdite uditive alle frequenze indicate nelle tabelle allegate al D.M. del 2000 induce a valutare il danno biologico nella misura dell’11%(undici per cento). Passando ad analizzare le preesistenze già indennizzate da Inail (6% per patologia lombare), coesistenti alle attuali, sia con valutazione a scalare che su base equitativa sia corretto stabilire una rendita di misura complessiva pari al 16%(sedici per cento)”.
Le risultanze della CTU medico legale vengono pienamente condivise dal Giudice che le considera correttamente eseguite e immuni da profili di censurabilità, anche sotto il profilo delle repliche esaustive svolte alle note critiche del CTP di parte resistente.
In particolare, il CTU ha evidenziato che: “Nel fascicolo telematico è presente una lista di una parte dei mezzi utilizzati dal periziando nel corso degli anni (trattore John Deere a gasolio, macchina per raccolta foraggere Ferasoli a gasolio, trattore Fiat a gasolio, mietitrebbiatrice a gasolio. Questi mezzi, in particolare quelli utilizzati negli anni più lontani, sono estremamente rumorosi ed erano privi di cabine insonorizzate. In particolare negli anni ’80 non era ancora di comune riscontro l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari), pertanto l’esposizione fu allora assai rilevante. Il periodo complessivo di esposizione è di oltre 40 anni. Nel fascicolo sono altresì presenti, al contrario di quanto afferma l’Inail, i consumi di gasolio degli anni 2017 e 2018, pari ad una media di circa 25000 litri annui, quindi assolutamente non trascurabile. Inoltre preme sottolineare che il tracciato dell’audiometria presente nel fascicolo è assai tipico dell’esposizione cronica a rumore. Ciò è confermato anche dall’Otorino della sede livornese Inail, nella certificazione del 09/03/2020. Si ricorda che il periziando non risulta essere stato esposto ad altre problematiche che possano avere determinato una perdita uditiva, come si evince anche dalla certificazione sottoscritta dallo stesso Otorino in data 07/11/2017. Circa la concorrenza delle vibrazioni trasmesse al corpo interno nel provocare danneggiamento delle strutture interne dell’orecchio è elemento scientificamente provato desumibile da una semplice ricerca bibliografica in rete. Tale aspetto è stato richiamato, ma non comunque necessario nella fattispecie, risultando ampiamente sufficiente l’esposizione al rumore a giustificare il danno creatosi. Per tali considerazioni, oltre a quelle già esposte nella prima bozza, non posso che confermare le conclusioni valutative”.
Conseguentemente, viene dichiarato il diritto della parte ricorrente all’indennizzo di legge ex D. Lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 16% (considerata la sommatoria dei postumi per la patologia qui considerata con quelli relativi a precedente riconoscimento), con decorrenza di legge.
Quindi, l’Inail è tenuto a corrispondere il relativo indennizzo di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, seguono la regola della soccombenza, così, egualmente, le spese di CTU Medico-Legale.
In conclusione, il Tribunale di Livorno, funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l’indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell’Inail, del 16%; condanna l’Inail alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura di legge, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo; condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.700,00 oltre accessori di legge e spese generali; pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico integrale dell’Inail.
Avv. Emanuela Foligno
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