Accertamento della responsabilità del sinistro da parte del cessionario del credito

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manto stradale sconnesso

Il danneggiato di un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire anche in punto di responsabilità (Tribunale di Roma, Sentenza n. 9121/2021 del 25/05/2021 RG n. 56671/2016)

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vede coinvolto un mezzo comunale autospazzatrice, il motociclo Honda, di proprietà del cedente del credito, e il motociclo Piaggio Liberty. Con atto di citazione in appello la società conveniva in giudizio la proprietaria e la Compagnia assicurativa del veicolo autospazzatrice, chiedendo la riforma della sentenza n. 3125/2016 emessa dal Giudice di Pace di Roma, con la quale veniva rigettata la domanda dell’appellante -in qualità di cessionario del credito- , di condanna delle parti appellate al risarcimento del danno subito dal motociclo Honda e dal motociclo Piaggio Liberty -di proprietà del cedente del credito-, a seguito del sinistro avvenuto in data 17.06.2013 alle ore 22:30.

Il cessionario del credito censura l’erroneità della decisione del Giudice di Pace, che rilevava la carenza di legittimazione passiva della parte attrice, in ragione dell’impossibilità di cessione di un credito non accertato e non concordato, richiamando a sostegno la giurisprudenza della Cassazione, e chiede, in riforma della sentenza di primo grado, l’accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, della somma di euro 5.417,55.

Si costituisce in giudizio la parte appellata, eccependo l’inammissibilità in appello delle domande proposte e non vagliate dal Giudice di primo grado, l’infondatezza dell’appello attesa la correttezza della pronuncia di primo grado, essendo esclusa la cedibilità dei diritti spettanti all’assicurato, e contestando la domanda di parte appellante per erronea ed ultronea determinazione del danno.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale e il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello ritiene la doglianza fondata e meritevole di accoglimento, in relazione al credito azionato.

Viene premesso che la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ha affermato che “il danneggiato di un sinistro stradale può cedere – non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore della responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso”.

Riguardo la dinamica del sinistro, la stessa risulta ampiamente dimostrata dalla documentazione prodotta in giudizio, e, oltretutto, non contestata dalla parte appellata.

Egualmente, relativamente alla prova della riconducibilità dei danni allegati dalla parte appellante, la stessa risulta fornita attraverso la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (fotografie dei motocicli e fatture di riparazione).

Al riguardo il Tribunale osserva che la tipologia di danni descritti nelle fatture prodotte è del tutto allineata alla tipologia di danni accertati nelle perizie di parte.

Per tali ragioni, la richiesta di risarcimento per i danni riportati dal veicolo Honda viene liquidato l’importo di euro 2.877,03.

Invece, riguardo l’altro motociclo, considerata la divergenza di alcune voci di danno riportate in fattura rispetto a quelle riportate nella perizia di parte, e considerato che nella perizia di parte si accerta un valore commerciale del motociclo al momento del sinistro pari ad euro 700,00, viene riconosciuta una somma pari a quella stimata nella perizia di parte per euro 1.036,13.

Respinte, infine, le ulteriori voci di danno inerenti fermo tecnico, svalutazione dei veicoli e spese stragiudiziali.

Complessivamente, quindi, la somma dovuta dai convenuti, in solido, in favore di parte attrice è pari ad euro 3.913,16.

Ai predetti importi deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (giugno 2013) alla sentenza.

In base alla regola della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre alle spese del giudizio di appello.

Concludendo: il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice d’appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto ed in riforma della impugnata sentenza n.3125/2016, emessa dal Giudice di Pace di Roma, condanna gli appellati al pagamento della somma di euro 3.913,16, oltre danno da ritardato pagamento e interessi legali; condanna gli appellati in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 1.200,00, oltre spese e accessori; condanna gli appellati in solido a rimborsare alla parte appellante le spese del giudizio d’appello liquidate in euro 2.400,00 , oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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