Riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da un uomo nei confronti della guardia medica che si era opposta alla sua richiesta di visita domiciliare

Con l’ordinanza n. 14453/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un cittadino che aveva convenuto in giudizio un dottore in servizio di guardia medica al fine di ottenere il risarcimento del danno morale sofferto per il rifiuto che questi — contattato nella notte fra il 20 ed il 21 gennaio 1998 — aveva opposto alla sua richiesta di visita domiciliare nonostante i riferiti sintomi di un malore che, successivamente, al Pronto Soccorso, era risultato essere un infarto al miocardio, risoltosi fortunatamente bene.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda condannando camice bianco al pagamento della somma di Euro 20.000, equitativamente liquidata a titolo di risarcimento del danno morale. In accoglimento del gravame interposto dal professionista, invece, la Corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda risarcitoria. Il Collegio territoriale aveva infatti ritenuto che la condotta omissiva del dottore, pur integrando i presupposti del reato di rifiuto di atti d’ufficio, non avesse leso l’integrità psicofisica del paziente e non fosse pertanto idonea a costituire fatto illecito in senso civilistico.

Il Giudice di secondo grado aveva aggiunto che “l’oggetto giuridico tutelato è soltanto il normale e tempestivo funzionamento della pubblica amministrazione nelle sue varie declinazioni pratiche, tra le quali la sanità, e non anche il diverso bene giuridico rappresentato dall’integrità psicofisica della persona”; pertanto “il malato non è la persona offesa dal rifiuto del medico di compiere la dovuta visita domiciliare”. Da lì “l’impossibilità di configurare un danno non patrimoniale causalmente ascrivibile alla condotta del dott. XXXX nell’accezione del danno morale”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava che la Corte d’appello non avesse tenuto conto della distinzione tra soggetto passivo del reato (inteso come titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice) e persona danneggiata dal reato (come tale pacificamente ritenuto legittimato a costituirsi parte civile) ed avesse, pertanto, erroneamente escluso dal novero degli aventi diritto al risarcimento il danneggiato dal reato che non sia anche tecnicamente qualificabile come ‘persona offesa’ dal reato. A suo dire, l’art. 185 cod. pen. (implicitamente richiamato dall’art.2059 cod. civ. in tema di danni non patrimoniali) non giustifica una interpretazione riduzionistica ed impone di dare tutela a chiunque (persona offesa o no) abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto del reato.

L’attore denunciava, inoltre, “omesso esame del contenuto e dei limiti della domanda risarcitoria” rilevando che, diversamente da quanto postulato in sentenza, la domanda risarcitoria non riguardasse profili di danno biologico, ma facesse solo riferimento alle “conseguenze pregiudizievoli di carattere morale ed esistenziale”.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle doglianze proposte, in quanto fondate.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.

Nel caso in esame la risarcibilità del danno non patrimoniale era da ricondurre alla prima delle tre ipotesi sopra indicate (lett. a: danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato), con la conseguenza che “la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale”. Alla luce di tale chiara indicazione ermeneutica si rivelava pertanto insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non avesse leso l’integrità psicofisica del paziente, occorrendo anche valutare se comunque esso avesse leso interessi della persona tutelati dall’ordinamento diversi da quello all’integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale (quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell’utenza).

La redazione giuridica

Se sei stato/a vittima di un errore medico e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Shock settico per sepsi multipla contratta durante il ricovero

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui