“Habemus Papam”, veniva esclamato nel 1417, allorquando Martino V Colonna veniva eletto quale nuovo Pontefice; “Habemus iustitiam”, potranno finalmente gridare, oggi, le famiglie delle povere vittime della strada.

Infatti, con la Legge n° 41 del 23 marzo 2016, entrata in vigore il 25 marzo 2016, il nostro Codice Penale si è “arricchito”, con l’introduzione all’interno del nostro ordinamento giuridico dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

In particolare, gli addebiti introdotti dalla citata Legge, con espresso riferimento al reato di omicidio stradale, sono:

Art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale) che recita testualmente: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con  la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza  alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze  stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi  dell’articolo  186,  comma  2,  lettera  b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che,  procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in  corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il  veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero  la  morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare  gli anni diciotto.”;

Art. 589 ter (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale) che recita testualmente “Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.”.

Tuttavia, prima di procedere alla disamina in questa sede del reato di omicidio stradale, occorre riportare brevemente anche le ulteriori innovazioni introdotte dalla Legge n° 41/2016.

In particolare, la citata Legge, oltre ad introdurre all’interno del nostro ordinamento giuridico le fattispecie di reato di cui agli artt. 589 bis e 589 ter c.p., ha altresì da un lato sostituito l’art. 590 bis c.p., rubricando il nuovo testo normativo, espressamente, “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”, dall’altro, ha previsto le seguenti ed ulteriori ipotesi di reato: art. 590 ter c.p. (“Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”), art. 590 quater c.p. (“Computo delle circostanze”) ed, infine art. 590 quinquies c.p. (“Definizione di strade urbane e extraurbane”).

Orbene, una volta letto integralmente il dettato normativo, relativo al delitto di omicidio stradale, al fine precipuo di consentire al lettore di operare un riscontro con quanto di qui a breve si illustrerà, risulta opportuno, ora, rappresentare i punti critici e salienti della neo-introdotta fattispecie penale.

Dunque, appare possibile riscontrare, prima facie, l’aumento di pena previsto per il conducente che, ponendosi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza ovvero dopo aver assunto sostante stupefacenti (per i cui limiti si rimanda alla lettura dei correlativi articoli di Legge), cagiona la morte della povera vittima.

In tale ipotesi, infatti, la pena “da 3 a 10 anni di reclusione” aumenta vertiginosamente “da 8 a 12 anni di reclusione”.

Ancora, il Legislatore ha inteso colpire pesantemente anche i c.d. pirati della strada, ossia coloro  che, senza un briciolo di umanità, dopo aver investito il malcapitato pedone, si sono dati alla fuga, senza neppure pensare che la povera vittima, magari ancora in vita, potesse essere salvata, prevedendo nei loro confronti una sanzione penale che non può essere inferiore ad anni 5 di reclusione (anni 3 per le ipotesi di lesioni personali stradali).

Tuttavia, occorre evidenziare in questa sede che la ratio del Legislatore non è stata solo quella di irrogare pene severe nei confronti dei “pirati della strada”, ma anche nei riguardi di quei conducenti incoscienti, che ponendo in essere manovre spericolate (illegali) come quelle previste ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 589 bis c.p. – ovvero, eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversioni del senso di marcia su strade ove non è consentito, sorpasso in presenza di attraversamento dei pedoni ovvero su carreggiata separata da linea continua – cagionano la morte (oppure lesioni personali) delle malcapitate vittime.

Ciò, naturalmente spingerà i periti del Tribunale ed i consulenti tecnici delle varie parti processuali a verificare la sussistenza di un’adeguata e soprattutto ben visibile segnaletica stradale.

Inoltre, un’altra importante novità è la possibilità per l’A.G. di disporre prelievi coattivi del dna del conducente, al fine di verificare se il medesimo si trovi o meno sotto l’effetto di alcol ovvero di sostanze stupefacenti.

In particolare, tali prelievi saranno disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari, con la possibilità da parte del Pubblico Ministero Inquirente di decretare tale attività tecnica, esclusivamente nelle ipotesi di urgenza nonché al fine esclusivo di evitare un qualsivoglia pregiudizio all’attività investigativa.

Ancora, con la Legge n° 41/2016 è stata prevista anche la revoca della patente di guida del conducente, da un minimo di 15 anni (5 anni per le ipotesi di lesioni) fino ad un massimo di 30 anni, nell’ipotesi di condanna per il reato di omicidio stradale.

Infine, a conclusione di questa disamina, occorre da ultimo evidenziare, da un punto di vista squisitamente procedurale, che la Legge n° 41/2016 ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione del reato e l’arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di conducente alla guida sotto l’effetto di alcol ovvero di sostanze stupefacenti.

Dunque, la nuova Legge sull’omicidio stradale, con le sanzioni penali più gravose, con la severa punizione dei “pirati della strada” ovvero dei conducenti più incoscienti, con la possibilità di operare prelievi coattivi, con termini di prescrizione del reato raddoppiati ed, infine, con la lunga sospensione della patente di guida del reo, dovrebbe garantire maggior tutela, anzi, a mio avviso, dovrebbe garantire giustizia, alle tante famiglie che ogni anno vengono devastate da questi guidatori.

Tuttavia, ad oggi non abbiamo ancora alcuna condanna emessa dal Tribunale per la fattispecie di reato p. e p. dall’art. 589 bis c.p. (ovvero 590 bis c.p.) e, pertanto, alcun orientamento Giurisprudenziale si è ancora delineato: ma, allo stato, risultano pendenti taluni procedimenti penali ed il primo caso di violazione della citata, neo-introdotta, norma penale si è instaurato purtroppo nella Regione ove risiedo ed ove svolgo in maniera prevalente la mia nobile professione di Avvocato Penalista (Campania) e che purtroppo coinvolge un ragazzo di soli 28 anni.

Il mio auspicio è che i familiari della giovane vittima, fermo restando che mai alcuna sentenza potrà loro restituire la felicità, possano quanto meno alleviare il loro dolore, esclamando “habemus iustitiam!”.

 Avv. Aldo Antonio Montella

Foro di Napoli

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