Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo, ecco quando si configura quando non può essere rilevato da apposita strumentazione

Oggetto di questa mia breve disamina è la fattispecie di reato sanzionata dall’articolo 659 del Codice Penale e rubricata, testualmente, il reato di disturbo “delle occupazioni o del riposo delle persone”, alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte, nella sentenza n° 21923/17.
Trattasi, in particolare, di una tipologia di reato definita tecnicamente contravvenzionale, che prevede, tra l’altro, sanzioni più lievi rispetto a quelle espressamente irrogate in caso di delitto.
Dunque, prendiamo le mosse dal fatto storico.
Tizia, insegnante presso un asilo, all’esito della celebrazione del processo penale a suo carico, veniva condannata per la contravvenzione prevista e punita dall’art. 659 c.p., in quanto le prove acquisite nel corso del dibattimento configuravano appieno la fattispecie de qua.
Infatti, il quadro probatorio comprovava che dall’interno della struttura scolastica non provenivano solamente rumori (peraltro del tutto normali !) provocati dal bambini, bensì, nelle ore serali, venivano celebrate feste, che arrecavano disturbo ai condomini degli adiacenti stabili.
L’imputata, inoltre, si difendeva in giudizio, affermando innanzitutto di essere stata previamente autorizzata a celebrare in loco incontri serali, illustrando, inoltre, la carenza di prove a suo carico, rappresentate dalle sole dichiarazioni rilasciate dai condomini, evidenziando che, nel caso di specie, non venivano espletati accertamenti tecnici da parte degli organi competenti, finalizzati a verificare se i rumori superassero la soglia di Legge.
Ebbene, la Suprema Corte (Corte di Cassazione Penale n° 21923/17) rigettava le argomentazioni difensive ed, uniformandosi al costante, pacifico e consolidato orientamento Giurisprudenziale, delineava i presupposti, ai fini della integrazione dell’addebito di cui all’art. 659 c.p..
In particolare, il Collegio di Legittimità affermava che l’appena sopra citata fattispecie di reato si configura allorquando i rumori molesti sono avvertiti da un numero indeterminato di soggetti.
Dunque, l’indeterminatezza degli individui c.d. “disturbati” rappresenta il presupposto di Legge essenziale affinché un soggetto possa essere processato e condannato per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., senza che sia necessaria la rilevazione degli effettivi decibel prodotti.
Peraltro, nel caso in esame, essendo i rumori provocati dalle voci delle persone, non era possibile materialmente rilevarne la soglia con apposita strumentazione.
Dunque, trattasi di un reato c.d. di pericolo, per la cui sussistenza risulta sufficiente una condotta tale appunto da arrecare disturbo alla pubblica tranquillità.
Pertanto, così come rilevato dalla Corte di Cassazione, le dichiarazioni rese in dibattimento dai condomini risultavano essere tutte uniformi, lamentando costoro un disturbo del loro riposo discendente dalle voci delle persone che si riunivano in loco nelle ore serali.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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