Annullato il risarcimento del danno alla parte civile se viene pronunciato per la prima volta in grado di appello

“La statuizione sul risarcimento del danno in assenza di impugnazione della parte civile già soccombente in primo grado, in quanto sfavorevole all’imputato ed illegittimamente adottata nel giudizio di appello in violazione del principio devolutivo, deve essere eliminata, annullandosi senza rinvio la sentenza impugnata sul punto”. In tali termini si è pronunziata la Suprema Corte di Cassazione (sez. V Penale, sentenza n. 19069/20 del 23 giugno 2020).

La Corte d’Appello, riformava la sentenza di assoluzione di due imputati emessa in primo grado e li condannava alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di tentativo di violenza privata.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati lamentando violazione in pejus di legge per l’assegnazione della provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile richiesta per la prima volta in appello.

La Suprema Corte ritiene la doglianza fondata.

Chiariscono, tuttavia, gli Ermellini che il motivo di ricorso non coglie nel segno per quanto riguarda la dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus in caso di appello del solo imputato.

Ad ogni modo l’impugnazione ha posto l’attenzione su di un errore di diritto processuale riguardo all’applicazione dell’art. 597 c.p.p. che gli Ermellini condividono.

Tale questione, infatti viene specificato, è stata oggetto di una recente pronuncia (n. 30466/2019) la quale ha sottolineato che i termini generalizzanti con il quali il principio devolutivo è stabilito dall’art. 597 c.p.p., comma 1, sono limitati alla cognizione del Giudice di appello limitatamente ai punti oggetto dei motivi dell’impugnazione,

Ne consegue che le statuizioni della parte civile sono ricomprese nella cognizione del Giudice di primo grado.

La Cassazione, pertanto, sottolinea che la statuizione sul risarcimento del danno in assenza di impugnazione della parte civile già soccombente in primo grado, in quanto sfavorevole all’imputato, è illegittimamente se adottata nel giudizio di appello in violazione del principio devolutivo

La devoluzione del risarcimento alla parte civile viene dunque eliminata senza rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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