Immissione in carreggiata e concessione del diritto di precedenza

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La vicenda trae origine da un sorpasso pericoloso che provocava lo scontro con un’auto in fase di immissione in carreggiata. Il conducente che, uscendo da una strada laterale, o da un’area privata, o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione è tenuto a concedere il diritto di precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita (Cassazione Civile, sez. III, n.1992, 18 gennaio 2024,).

La vicenda

Nel 2009 venivano chiamati in giudizio davanti, al Tribunale di Belluno, il conducente del veicolo Citroen C4 e la rispettiva Assicurazione, nonché gli eredi del motociclista deceduto, al fine di sentire dichiarare l’esclusiva ovvero concorrente, in solido, responsabilità nella determinazione del sinistro stradale verificatosi in Santa Giustina (BL).

L’uomo, alla guida del motociclo Yamaha, si trovava in località Santa Giustina, quando, dopo avere superato un’autocisterna, era stato investito dall’autovettura Citroen, che aveva eseguito da laterale manovra di immissione a sinistra nella carreggiata e dal motociclo Honda.

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 370/2017, dichiarava l’esclusiva responsabilità della Citroen e del motociclo Honda nella causazione del sinistro.

In particolare, il Giudice individuava la causa del sinistro nella condotta imprudente e pericolosa dei due mezzi sopra citati che procedevano a una velocità ampiamente superiore, pressoché doppia, rispetto al limite, ponendo in essere una improvvida manovra di sorpasso, in violazione alle basilari norme di prudenza e diligenza.

La Corte di Appello, invece, sosteneva che la responsabilità del sinistro fosse imputabile unicamente ai due motociclisti, andandone del tutto esente da responsabilità l’automobilista convenuto.

Secondo i giudici vi erano fatti in grado di spiegare interamente l’evento verificatosi e inducevano a concludere, superando la presunzione posta dall’art. 2054 c.c., ovvero:

  • il mancato rispetto da parte dei due motociclisti dei limiti di velocità
  • il sorpasso vietato di un’autocisterna in centro abitato, ove la careggiata presentava linea di separazione dei due sensi di marcia continua e segnaletica verticale indicante sia l’incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali il soprasso
  • l’impossibilità del conducente dell’auto investitrice di avvistare i motociclisti al momento dell’immissione della manovra di svolta.

La decisione della Cassazione

La questione arriva in Cassazione che pronuncia il seguente principio di diritto:

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a concedere il diritto di precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l’eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita; deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento”.

La S.C., inoltre, rammenta che gli utenti della strada, non solo sono obbligati a tenere un comportamento prudente, bensì sono obbligati anche a tenere in considerazione l’eventuale imprudenza altrui, nei limiti della prevedibilità. Il tutto deve essere proporzionato alla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l’utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita.

La Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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