Anche un solo precedente se univoco, chiaro e preciso integra l’orientamento della giurisprudenza

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Anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Cassazione Civile, sez. III, 04/06/2024, n.15584).

Il caso

Il Tribunale di Catania ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dall‘Inps per il recupero, in via di surrogazione ex art. 1916 c.c. dalla Sara Assicurazioni Spa, dell’indennità di malattia corrisposta dall’istituto previdenziale in favore del lavoratore, in conseguenza dell’invalidità temporanea sofferta da quest’ultimo a seguito di un sinistro stradale, nella specie verificatosi a causa dalla concorrente responsabilità dello stesso e di un terzo.

Il Tribunale ha evidenziato la correttezza della prima decisione nella parte in cui ha limitato al solo 50% l’importo recuperabile dall’Inps in sede di surrogazione rispetto all’entità complessiva dell’indennità di malattia prestata dall’Inps, non potendo l’istituto ottenere, in sede di surrogazione, un importo superiore all’entità effettiva del danno provocato al lavoratore danneggiato, nella specie ridotto in corrispondenza della percentuale di responsabilità ascrivibile nella causazione del fatto dannoso.

L’intervento della Cassazione

L’Inps ritiene errato che il Giudice di appello abbia limitato al 50% l’importo recuperabile in sede di surrogazione nei confronti del responsabile civile del danno sofferto dal lavoratore indennizzato, dovendo nella specie trovare applicazione il contrario principio di diritto in forza del quale “la riduzione del risarcimento del danno per il concorso di colpa dell’assicurato nella produzione del danno non può essere opposto all’istituto previdenziale che agisce in via di surrogazione per il recupero dell’indennità corrisposta in favore del lavoratore danneggiato”.

La Corte ritiene la censura inammissibile e sottolinea, in particolare, che “in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche”.

I Giudici di appello hanno negato la pretesa dell’Inps di surrogarsi nell’importo complessivo dell’indennità prestata in favore del lavoratore. In ciò si sono uniformati all’orientamento della giurisprudenza secondo cui il diritto dell’ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite:

  1. danno effettivamente causato da quest’ultimo
  2. ammontare dell’indennità erogata dal primo, dall’altro.

Questo significa che nei casi di concorso di colpa del danneggiato, l’importo oggetto della surrogazione deve essere defalcato dalla percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall’indennità corrisposta dall’ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l’ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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