Diritto di surroga, rispetto a quanto maturato dall’assicurato, da parte dell’INPS nei confronti dei terzi responsabili dell’evento lesivo.
Diritto di surroga. La Suprema Corte chiarisce l’istituto della surrogazione nei diritti dell’assicurato nei confronti dei terzi responsabili della sua invalidità (Cass. Civ., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9002).
La decisione qui a commento tratta del diritto di surroga dell’INPS rispetto a quanto maturato dalla vittima di un sinistro stradale, rimasta invalida. Nello specifico, l’Istituto lamenta l’erronea decurtazione dell’importo spettante, operata in base al grado della colpa della vittima nella determinazione dell’occorso.
La Suprema Corte, a cui si è rivolto l’INPS, chiarisce che il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati.
Difatti, il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore, né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito.
Il diritto dell’assicuratore che faccia valere il diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altro.
Conseguentemente, in caso di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione, la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero l’assicuratore medesimo agisca in surrogazione.
Ergo, l’INPS può pretendere dal responsabile, a titolo di diritto di surroga, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.
Ciò in linea di continuità con l’ormai pacifico principio secondo cui il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
Tali principi non sono stati correttamente applicati dalla Corte d’Appello di Catania.
I Giudici di secondo grado, infatti, hanno errato nel riconoscere il diritto di surroga vantato dall’INPS per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa.
Costituisce principio consolidato e condivisibile, sottolineano gli Ermellini, quello secondo cui “il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: “tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surroga dell’assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all’assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell’ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno” .
La decisione impugnata viene cassata con rinvio in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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