Interessante caso di personalizzazione del danno non patrimoniale in tema di sinistro stradale.

Interessante caso di personalizzazione del danno non patrimoniale viene deciso dal Tribunale di Lucca (Sentenza n. 27/2021 del 15 gennaio 2021), con riferimento alla particolare situazione del soggetto danneggiato dal sinistro, già portatore di sordomutismo.

Interessante caso di personalizzazione del danno biologico : il Tribunale si è pronunziato nei seguenti termini: “Nell’ambito del risarcimento al danneggiato nel sinistro stradale si ritiene di poter operare un aumento della quantificazione del danno non patrimoniale per personalizzazione a causa della particolare lunghezza del decorso clinico e ciò sia per il particolare significato del pregiudizio estetico in una giovane donna dopo la tardiva consolidazione della frattura della gamba sinistra e il persistere della sofferenza cutanea, sia in considerazione del verosimile maggiore impatto in termini di sofferenza psicologica dell’evento in un soggetto già affetta da problematiche di salute (sordomutismo).”

L’interessante caso qui a commento, valorizza, sulla scia degli insegnamenti della Corte di Cassazione n. 11754/2018, l’autonomia della sofferenza interiore rispetto al pregiudizio alla salute.

La donna, affetta da sordomutismo, adisce il Tribunale onde ottenere il risarcimento del danno alla salute cagionatole da un sinistro stradale in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo coinvolto nell’urto.

In particolare, il motociclo in questione veniva urtato dall’automobile responsabile che non gli concedeva la precedenza e lo sbalzava addirittura fuori strada.

Accertata la responsabilità del sinistro in capo all’autoveicolo, il Tribunale passa al vaglio le domande di risarcimento dei danni e, per quanto qui di interesse, la donna riportava “frattura scomposta della gamba, lussazione della spalla”, come certificato dal Pronto Soccorso.

La frattura della gamba tarda a consolidarsi, mentre persiste la sofferenza cutanea. Il Tribunale nell’interessante caso riconosce la personalizzazione in aumento perché la guarigione della danneggiata è più lenta del previsto e perché, dal punto di vista relazionale, a causa delle cicatrici la donna non può più indossare gonne corte o andare in spiaggia in costume.

L’incremento viene riconosciuto nella misura del 25% e il Giudice tiene in considerazione il maggiore impatto (in termini dinamico-relazionali e di sofferenza psicologica), patito dalla danneggiata sordomuta dalla nascita.

L’interessante caso risiede proprio nella valutazione dell’aspetto morale e della personalizzazione, in ragione del particolare significato della lesione estetica che ha causato mutamento delle abitudini personali e relazionali.

Il Tribunale motiva tali riconoscimenti non patrimoniali in considerazione del decorso clinico post-sinistro particolarmente lungo e penoso della danneggiata, già portatrice di significativi problemi di salute.

Sul punto viene sottolineato che le Tabelle milanesi comprendono nel punto base la sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, ma il Giudice può incrementare attraverso la personalizzazione.

Condiviso dal Giudicante l’orientamento di legittimità sui limiti stringenti inerenti il riconoscimento della personalizzazione, anche in punto di onere probatorio.

Sul punto, vengono ripresi ampi passaggi della decisione della Suprema Corte 11754/18 e viene dato atto di un indirizzo interpretativo che predica l’autonomia del danno morale da quello biologico, dopo che la legge concorrenza 2017 ha modificato gli articoli 138 e 139 del codice assicurazioni, al punto da ritenere «il primo meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.

Ed ancora, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione del valore standard del risarcimento, al fine di tenere conto delle specificità del caso concreto, tenuto conto, che la nuova dizioni degli artt. 138 e 139 C.d.A., discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali.

Ebbene, in applicazione di tali principi il Tribunale, come detto, effettua una personalizzazione del 25% in considerazione delle mutate abitudini di vita e delle vistose cicatrici sulle gambe della donna, che, dunque, si è vista costretta –fra le altre cose- a cambiare abitudini  del vestiario.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. una società subisce ritardi nel pagamento delle indennità e risarcimenti per esproprio
    oltre 10 anni di attesa
    i soci e/o amministratori hanno diritto a risarcimento per
    danno biologico
    danno morale – pretium doloris ???

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