La paziente lamenta ustione profonda da sovradosaggio di UVB in quanto erroneamente il trattamento fototerapico per ridurre la psoriasi veniva eseguito per 4 minuti e 40 secondi, anziché per 40 secondi come prescritto dal Dermatologo.
La vicenda
La paziente chiama in giudizio l’Azienda Ospedaliera al fine di vedere accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni patite. La donna aveva riportato ustioni profonde, in occasione del trattamento fototerapico per psoriasi del 19/6/2015, allorquando – nel corso della quarta seduta del ciclo programmato – veniva sottoposta ad un trattamento per 4 minuti e 40 secondi, anziché per 40 secondi, come prescritto dal Dermatologo, per disattenzione del personale infermieristico di turno.
L’Azienda Ospedaliera evidenzia che il Dermatologo aveva visitato la donna 10 giorni dopo l’evento contestato trovandola perfettamente guarita. Quindi il presunto sovradosaggio UVB tuttalpiù era da configurare come una ustione di secondo grado superficiale e non profonda, come invece dedotto dall’attrice, e quindi non poteva comportare esiti permanenti.
L’azienda convenuta contesta fortemente, inoltre, la Consulenza Tecnica di parte che non avrebbe considerato che:
- la xerosi cutanea è costituzionale e, quindi, propria della attrice che era affetta da psoriasi, non potendo essere prodotta artificialmente;
- gli esiti ipocromici descritti rappresentano esiti minori e transitori;
- l’indebolimento dell’apparato tegumentario (valutato non inferiore al 7%) ed il danno biologico (valutato non inferiore al 14%) non erano scientificamente riscontrabili.
Il giudizio
Innanzitutto il Tribunale evidenzia che la vicenda processuale è assoggettata, dal punto di vista sostanziale, alla disciplina prevista dalla l. n. 189/2012 (Legge Balduzzi) e non, invece, a quella della più recente L. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), essendo l’irretroattività delle norme sostanziali di ambedue le leggi stata espressamente dichiarata.
Ciò premesso, la paziente già con la produzione documentale ha provato la sussistenza del nesso causale. Difatti, risulta allegata alla seconda memoria istruttoria una certificazione del Primario del Reparto di Dermatologia dell’azienda convenuta datato 14/1/2019, dalla quale risulta:
- “effettivamente la paziente il 19/06/2015 era stata erroneamente sottoposta a una dose più alta di quanto previsto dal protocollo;
- l’errore era stato commesso da personale paramedico non afferente alla UOC di dermatologia, momentaneamente inviato a integrazione dello stesso;
- alla paziente, che ebbi personalmente occasione di incontrare con il padre in reparto meno di un mese dopo il fatto e che mi mise al corrente di quanto accaduto, porsi le mie scuse e consigliai di chiedere un risarcimento assicurativo offrendomi di attestare quanto accaduto;
- visitata la paziente in tale occasione, cioè meno di un mese dopo l’incidente, non vi erano più tracce dell’ustione se non esiti ipercromici, peraltro in parte ascrivibili alla risoluzione delle lesioni della malattia di base (psoriasi), configurando così un quadro pregresso ustioni di II grado superficiali sebbene estese e dolorose.”
Ebbene, nelle dichiarazioni del Primario sopra riportate è confermata la tesi della paziente relativamente alla sussistenza del nesso causale.
La CTU e le osservazioni della CTP
La CTU espletata, oltre a ritenere sussistente il nesso causale, così ha accertato:
“L’esame obiettivo dermatologico attuale, a distanza di circa 6 anni dall’evento lesivo, consente di evidenziare la presenza di un’area cutanea ipocromica, di forma rotondeggiante, del diametro di circa 13 mm alla superficie flessoria del terzo superiore dell’avambraccio destro; presenza di area eritematosa, lievemente pigmentata al labbro superiore; presenza di lieve xerosi cutanea al tronco ed alle superfici estensorie degli arti; presenza di lesioni psoriasiche tipiche guttate e nummulari all’addome ed alle regioni pretibiali bilateralmente”.
“…il danno biologico permanente, o pregiudizio allo stato di salute della persona, nella misura del 3%, comprensivo di danno estetico”, danno temporaneo un ITT pari gg. 6 ed una ITP da valutare al 50% di ulteriori gg. 10.”
Per i giudici si tratta di colpa per negligenza
Il Collegio rispondeva alle osservazioni articolate dal CTP della convenuta Azienda Ospedaliera: “in merito alle responsabilità per quanto accaduto, trattasi di colpa da negligenza in quanto la paziente in sede di trattamento con fototerapia UVB-narrow band (fototerapia UVB a banda stretta) per la psoriasi, vi fu una sovraesposizione temporale, non giustificata da nessuna prescrizione medica, la perizianda venne lasciata nella camera di trattamento per alcuni minuti in più circa 4 invece dei solo 40 secondi necessari e come prescritti nel protocollo, riportando lesioni cutanee che ebbero necessità di cure suppletive.
Inoltre alle prime dimostranze della perizianda stessa il Primario del Servizio preposto allo specifico trattamento invitò la stessa paziente a richiedere un risarcimento per il danno subito (…) in merito alla quantizzazione del danno, siamo di fronte ad un danno estetico con pregiudizio lievissimo valutabili secondo le tabelle pubblicate dalla SIMLA nella misura variabile dall’1% al 5%, variabile legata ad alterazioni anatomiche circoscritte, percepibili ad un’attenta osservazione, manifestazioni non alteranti le fattezze e l’espressività del soggetto stesso.
Nel complesso siamo di fronte ad esiti cicatriziali di modesta estensione, leggermente discromici, interessanti il volto o la regione anteriore del collo, nonché esiti relativamente più estesi interessanti altre regioni corporee, nel caso in esame i sottoscritti CCTTU in sede di visita medica hanno rilevato la presenza di un’area cutanea ipocromica, di forma rotondeggiante, del diametro di circa 13 mm alla superficie flessoria del terzo superiore dell’avambraccio destro; presenza di area eritematosa, lievemente pigmentata al labbro superiore, presenza di lieve xerosi cutanea al tronco ed alle superfici estensorie degli arti”.
La liquidazione del danno
Il Giudice fa proprie le conclusioni del Collegio peritale e liquida il danno accertato applicando le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private (Tribunale Benevento, Sentenza n. 2392/2023 pubblicata il 06/12/2023- RG n. 171/2019).
Alla paziente viene riconosciuto: €3.011,06 a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione permanente dell’integrità psico-fisica (considerando 3 punti per una persona di 32 anni, all’epoca dell’intervento), €602,80 a titolo di danno biologico temporaneo (così suddiviso: €328,80 per 6 gg di ITT ed €274,00 per 10 gg di ITP al 50%, calcolato tenendo conto del fatto che l’importo liquidabile pro die, in base al in base al D.M. pubblicato il 21/10/2023, è pari ad € 54,80), per un totale di €3.613,86.
Avv. Emanuela Foligno