Per la Corte di Cassazione l’azione del locatario è legittima solamente se autorizzata dal giudice dell’esecuzione
Nel caso in cui un immobile locato sia sottoposto a pignoramento, l’avvio dell’azione legale per ottenere il recupero del canone d’affitto non corrisposto deve essere autorizzata dal giudice dell’esecuzione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13216/2017, pronunciandosi sul ricorso presentato dal locatario di un immobile cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal proprietario-locatore.
La Suprema Corte, invece, ha ribaltato tale decisione. Secondo gli Ermellini, infatti, trattandosi di un immobile pignorato, la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti relativi all’utilizzo dello stesso competono al locatore-proprietario solo in qualità di organo amministrativo del bene pignorato e sempre e solo dopo idonea autorizzazione rilasciata dal giudice dell’esecuzione.
“Questa Corte – si legge nelle motivazioni della sentenza – ha affermato il principio di diritto in base al quale il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni”. La titolarità di tali azioni, per i Giudici di Piazza Cavour, non è correlata a un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà) ma spetta al custode.
Alla base di tale interpretazione vi è l’articolo n. 2912 del codice civile, in base al quale “il pignoramento comprende anche i frutti della cosa pignorata”. Nel caso in esame tra i frutti, va quindi considerato anche il canone di locazione.
Dopo il pignoramento il locatore proprietario perde la legittimazione sostanziale all’esercizio di qualsiasi azione nei confronti del locatario. In base all’articolo n. 559 del codice di procedura civile, infatti, pur permanendo l’identità del soggetto, cambia il titolo del possesso da parte sua. Ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui continua ad avere il possesso come organo ausiliario del giudice dell’esecuzione. Il bene, tuttavia, gli viene sottratto per tutelare le ragioni creditorie del terzo, “il quale con il pignoramento mostra tutto l’interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate”.




