Gli Ermellini precisano le modalità identificative dell’ incertezza normativa oggettiva tributaria idonea a salvare il contribuente dal pagamento delle sanzioni fiscali
La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 18405/2018, ha fornito dei chiarimenti molto importanti circa la incertezza normativa oggettiva tributaria idonea a salvare il contribuente dal pagamento delle sanzioni fiscali.
Gli Ermellini, a tal proposito, hanno fornito alcune indicazioni occupandosi del caso oggetto della pronuncia.
La vicenda
Accogliendo il ricorso di una società che era stata condannata al versamento delle maggiori imposte Irpef e Irap, la Cassazione ha fatto il punto sul tema della incertezza normativa legata al pagamento delle suddette imposte.
Nel caso di specie, la ripresa a tassazione da parte del Fisco derivava dalla contestata violazione della normativa, vigente ratione temporis, in materia di valutazione delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultra annuale.
L’ufficio riteneva che la valutazione delle rimanenze dovesse essere effettuata in base ai corrispettivi liquidati, così come disposto dall’articolo 60, comma 2, ultima parte del d.p.r. 917/1986.
Al contrario, la contribuente riteneva che la valutazione dovesse essere fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, prima parte.
Ebbene, inquadrare in modo corretto tali pagamenti, determinava il diverso criterio di valutazione delle rimanenze. Secondo la contribuente, ciò andava effettuato sulla base dei corrispettivi pattuiti proprio perché essi dovevano essere ritenuti meri acconti.
In Cassazione, la ricorrente ha impugnato la sentenza della competente CTR.
Questa l’aveva condannata al pagamento ritenendo che i giudici avessero errato a non disapplicare le sanzioni.
Ciò in quanto, a detta della società, vi era incertezza normativa in merito alla portata della norma che non consentiva l’individuazione di un significato preponderante, ma sarebbe stata necessaria una valutazione che andava fatta di volta in volta sul piano meramente oggettivo.
A tal proposito, la Corte ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che per “incertezza normativa oggettiva tributaria” debba intendersi quanto segue.
Ovvero, la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa.
Tale incertezza è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé e accertata dal giudice, d’individuare univocamente la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
L’incertezza normativa oggettiva, spiegano gli Ermellini, è al contrario una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto.
Questo significa che la procedura del suo accertamento è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall’amministrazione.
Pertanto, la Cassazione ha elaborato un decalogo per rilevare il fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva. Essa, per gli Ermellini, si potrà individuare attraverso una serie di fatti indice.
1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) oppure, nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) laddove vi sia mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
10) laddove vi sia adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Tali fatti indice andranno accertati, esaminati e inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti. Essi dovranno portare inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti e incompatibili.
Nel caso di specie, conclude la Cassazione, sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell’applicazione dell’articolo 60 del Tuir idonee ad escludere la funzionalità della condotta.
Il tutto, posto che non solo la norma in sé non appare chiara, ma sussisteva incertezza sotto due aspetti specifici.
Sia in ordine alla prassi indicata dall’amministrazione finanziaria, sia in ordine all’interpretazione dottrinale delle norme. Pertanto, Corte dichiara non dovute le sanzioni da parte della contribuente.
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