Respinto il ricorso della ditta proprietaria di un autobus, sanzionata per l’incidente in una rotatoria di intersezione causato dal mancato rispetto della precedenza da parte del conducente del mezzo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3048/2021 si è pronunciata sul ricorso di un’azienda sanzionata, quale proprietaria di un autobus, ai sensi dell’art. 145 C.d.S, commi 5-10, poiché il conducente aveva causato un incidente in una rotatoria di intersezione, omettendo di dare la precedenza ad altra vettura che aveva già impegnato l’area di manovra.

Il tribunale aveva ritenuto che: a) l’autobus, sebbene tenuto a dare la precedenza all’automobile che aveva già impegnato la rotatoria, aveva proseguito la marcia, scontrandosi con la fiancata della vettura; b) gli accertamenti svolti dal Pm non avevano rilevato tracce di frenata; c) la dinamica era confermata dalle simulazioni svolte dal c.t.u. riguardo ai tempi di percorrenza del tratto stradale, oltre che dalle dichiarazioni del conducente dell’autobus, che aveva riferito di essersi immesso nella rotatoria senza visionare il lato della strada da cui proveniva l’autovettura.

Nel ricorrere per cassazione la ditta denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputando al tribunale di non aver considerato che il c.t.u., nel ricostruire la dinamica del sinistro, aveva formulato più ipotesi, talune delle quali mostravano che il conducente dell’autobus aveva impegnato la rotatoria prima dell’arrivo dell’automobile, acquisendo la precedenza di fatto.

Secondo la ricorrente, il conducente dell’autobus non aveva affatto riferito di non aver visionato il punto da cui proveniva la vettura ed anzi aveva dichiarato che, al momento in cui si era immesso nella rotatoria, l’auto si trovava a circa cinquanta metri dal segnale di stop. Inoltre, il consulente del Pubblico ministero aveva riscontrato l’assenza di tracce di frenata della vettura, non anche dell’autobus.

Gli ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibili le doglianze proposte.

Il tribunale, infatti, aveva correttamente valutato tutti gli elementi emersi in istruttoria, dando atto delle diverse ricostruzioni del sinistro effettuate dal consulente, ma ponendo in evidenza, con motivazione ampia, logica e pienamente condivisibile, le circostanze che, a suo parere, confermavano la sussistenza della violazione (ossia la posizione dei veicoli al momento dell’impatto rispetto alla collocazione del segnale di stop, i tempi di percorrenza accertati dal c.t.u. mediante le simulazioni eseguite e, infine, l’assenza di tracce di frenata), il che escludeva la denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

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