Manovra ad U, pari responsabilità nel sinistro se dinamica non provata

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Respinto il ricorso di un automobilista che chiedeva il risarcimento del danno per il sinistro asseritamente causato dalla manovra ad U effettuata dal conducente del veicolo antagonista

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 3032/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista, coinvolto in un incidente con un altro mezzo, che aveva convenuto in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia assicurativa del veicolo antagonista per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. La controparte, nello specifico, “dopo una sosta lungo il lato destro della carreggiata ripartiva repentinamente effettuando una manovra ad U, non accorgendosi del veicolo che stava sopraggiungendo dalla stessa via, invadeva la corsia e impattava violentemente contro l’autovettura dell’attore”.

In primo grado il Tribunale, non ritenendo superata la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, aveva accertato un concorso di colpa condannando il convenuto al risarcimento di Euro 5.800,55, di cui 3.008,79 per danno non patrimoniale. La decisione veniva confermata anche dalla Corte territoriale, che rigettava l’appello proposto dal danneggiato affinché venisse accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista.

I giudici di merito avevano ritenuto impossibile stabilire la reale dinamica del sinistro stradale e, dunque, non superata la presunzione di pari responsabilità non avendo, inoltre, la parte appellante dimostrato di procedere a una velocità adeguata rispetto alle caratteristiche della strada e di non aver potuto evitare l’impatto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente deduceva “la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la valutazione delle prove e per vizio di mancanza di motivazione”. A suo giudizio, infatti, il Collegio distrettuale aveva erroneamente valutato gli elementi a sua disposizione, tra cui il modulo di contestazione amichevole e l’interrogatorio formale del convenuto, mentre avrebbe posto a fondamento della decisione elementi non provati, come la velocità cui procedeva il convenuto.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il motivo di doglianza in quanto il Giudice a quo non aveva affermato che il modello CAI non costituisce una presunzione, ma semplicemente l’aveva confutata esaminando il contenuto del CAI e ritenendolo non sufficiente.

La redazione giuridica

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