Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda risarcitoria presentata da un uomo caduto dal proprio motociclo in seguito alla collisione con un cane randagio che attraversava la strada

Caduto a terra a seguito della collisione tra il motociclo sui cui viaggiava e  un cane randagio che stava attraversando la strada, un uomo ha fatto causa al Comune per ottenere il risarcimento del danno per le lesioni riportate. La sentenza del Tribunale di Palermo (n. 3974 del 29 giugno 2015) sul caso fornisce alcuni spunti interessanti per capire a chi fa capo la responsabilità in situazioni di questo genere.

In primo luogo il Tribunale ha provveduto ad accertare e provare il fatto. Nel caso in questione il verificarsi dell’incidente sinistro trovava conferma nella deposizione di un testimone considerato  “notevolmente attendibile in quanto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa”.

Il teste, in particolare,  aveva riferito di aver visto il motociclo “frenare di botto per evitare l’urto con un cane che stava attraversando la strada” , confermando che il mezzo si era scontrato con il cane e che il conducente era finito a terra in seguito all’impatto.

Sulla base della testimonianza riportata agli atti, il giudice ha preso come riferimento la sentenza n. 2741 del 2015 della Corte di Cassazione, in cui gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi su un caso simile a quello oggetto del procedimento in esame, avevano precisato che “il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista caduto a seguito dell’impatto con un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge – quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”.

Il giudice palermitano rilevava poi che, “in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l’ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in base al principio per cui la pubblica amministrazione è responsabile per i danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale”.

Inoltre, avendo accertato che al momento dell’impatto con l’animale, l’uomo stava guidando il proprio motociclo a velocità moderata, nella corsia di pertinenza e indossando il casco di protezione, il Tribunale osservava come non potesse configurarsi un concorso di colpa del danneggiato.

In conclusione quindi, gli elementi emersi erano considerati sufficienti per far ritenere integralmente fondata la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Comune, che, di conseguenza, è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal centauro  a seguito del sinistro.

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