La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di indebito INPS ovvero uno dei temi più dibattuti del diritto previdenziale: il recupero delle somme indebitamente erogate dall’INPS e il ruolo del dolo del pensionato percettore. Gli Ermellini confermano che la consapevolezza dell’insussistenza del diritto, anche in assenza di raggiri eclatanti, preclude la tutela dell’affidamento del pensionato (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 29 aprile 2026, n. 11688).
Il caso: la revoca della rendita vitalizia
La vicenda trae origine dalla revoca in autotutela, da parte dell’INPS, di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 e della conseguente pensione di anzianità. L’Istituto aveva rilevato che il rapporto di lavoro con una famiglia coltivatrice diretta, posto a base della rendita, non era adeguatamente provato da documentazione con data certa.
Se il Tribunale di Lanciano aveva inizialmente escluso il dolo del pensionato (ritenendo che la documentazione fosse stata comunque valutata positivamente dall’INPS in sede istruttoria), la Corte d’Appello di L’Aquila ha ribaltato il verdetto, dichiarando le somme ripetibili a causa della condotta dolosa dell’assicurato.
Le quattro condizioni per l’irripetibilità
L’ordinanza in commento ribadisce le condizioni cumulative affinché un indebito INPS previdenziale sia dichiarato irripetibile (derogando alla regola generale dell’art. 2033 c.c.): esistenza di un provvedimento formale e definitivo; comunicazione del provvedimento all’interessato; errore imputabile all’ente erogatore; insussistenza del dolo dell’interessato (o omessa/incompleta segnalazione di fatti rilevanti).
Qualora manchi anche uno solo di questi requisiti, opera la regola della ripetibilità civilistica.
La nozione di “dolo” secondo la Suprema Corte
Il punto nodale della sentenza riguarda la qualificazione del dolo. La difesa del ricorrente sosteneva che l’inidoneità della documentazione prodotta (valutata dall’INPS) escludesse l’intento ingannevole.
La Cassazione, tuttavia, chiarisce che il dolo del percettore non richiede necessariamente l’uso di “artifici o raggiri” (tipici del dolo contrattuale o penale). Esso si identifica con la semplice consapevolezza dell’effettiva insussistenza del diritto.
Secondo i giudici di legittimità, la presentazione di documentazione non idonea a dimostrare il rapporto lavorativo, unita alla mancata prova dell’effettivo svolgimento dell’attività anche in sede giudiziale, configura una condotta commissiva volta a indurre in errore l’Ente, alterando la rappresentazione della realtà.
Conclusioni: prevale il rigore probatorio
L’ordinanza sottolinea che l‘affidamento del pensionato è meritevole di tutela solo se fondato sulla buona fede. Se il percettore ha concorso a generare l’errore dell’Ente fornendo dati non conformi al vero o incompleti, non può invocare la natura alimentare della prestazione per evitare la restituzione.
Inoltre, la Corte ribadisce che la valutazione dell’elemento soggettivo (dolo o buona fede) è un’attività tipica del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Per i professionisti del settore, la pronuncia funge da monito: la verifica della solidità della documentazione probatoria in fase amministrativa resta il passaggio cruciale per evitare pesanti azioni di recupero anni dopo.
Avv. Sabrina Caporale





