Il ricorrente si era visto respingere ricorso la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo per emotrasfusioni infette di cui alla legge n. 210 del 1992
La decadenza, nella materia delle prestazioni previdenziali e assistenziali deve ritenersi regolata dagli artt.2968 e 2969 cod. civ., che sanciscono l’inderogabilità della relativa disciplina legale, l’irrinunciabilità e la rilevabilità d’ufficio della stessa. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 4886/2021 pronunciandosi sul ricorso di un cittadino che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo per emotrasfusioni infette di cui alla legge n. 210 del 1992.
La Corte territoriale aveva rilevato che
- l’appellante era stato sottoposto a trasfusioni di sangue nel 1987;
- nel maggio 1996 aveva scoperto la propria positività HCV a seguito di ricovero ospedaliero e diagnosi di dimissione di “epatite acuta da virus A in soggetto AB HCV positivo”;
- aveva avuto ulteriore conferma della patologia nel luglio 2000 a seguito di ricovero e dimissione con diagnosi di “iperpiressia persistente in portatore di epatite HCV”;
Pertanto, ha ritenuto che, pur datando la conoscenza del danno epatico dal luglio 2000, la domanda amministrativa presentata il 18.2.2009 dovesse considerarsi intempestiva.
I Giudici avevano escluso che potesse applicarsi il termine decennale di prescrizione in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della salute, dedotto dall’appellante in base ad una nota del novembre 2013, a firma del Direttore Generale, in cui si dava atto che “esiste il nesso di causalità fra la terapia trasfusionale e l’infermità diagnosticata”; ciò in ragione della condotta del Ministero, che non aveva riconosciuto la prestazione, costringendo il richiedente ad agire in giudizio, nonché per l’esistenza di un altro documento di segno opposto, a firma del Direttore dell’ufficio ministeriale centrale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, che attestava sia la mancata tempestività della domanda, sia la non ascrivibilità della patologia alle categorie di cui alla Tabella A del D.P.R. n. 834/1981.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente censurava la statuizione d’appello nella parte in cui aveva negato l’esistenza di una prova certa e univoca del riconoscimento del diritto, rappresentata dalla nota del 19.11.13 a firma del Direttore Generale del Ministero della salute (attestante l’esistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia), idonea a impedire la decadenza, ai sensi dell’art. 2966 c.c., con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del termine decennale di prescrizione non maturato all’epoca della domanda amministrativa.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo infondato.
La tesi di parte ricorrente si basava infatti sull’assunto di applicabilità, nella fattispecie in esame, dell’art.2966 cod. civ. in ragione del carattere disponibile del diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 e quindi della possibilità che la decadenza, prevista per legge o per contratto, sia impedita dal riconoscimento del diritto.
“Occorre invece – considerare – hanno evidenziato dal Palazzaccio – che, in tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la decadenza, in quanto istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che il diritto colpito da decadenza può anche essere disponibile (come sostiene parte ricorrente nel caso di specie) ma ciò non vale ad escludere che la decadenza possa essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore rispetto a quello delle parti, ossia per regolare una materia sottratta alla loro disponibilità; e ha rilevato come, difatti, pur sussistendo una tendenziale corrispondenza tra i “diritti indisponibili”, cui fa riferimento la rubrica dell’art. 2968 cod. civ., e la “materia sottratta alla disponibilità delle parti”, menzionata nel testo della citata disposizione, non v’è tra le due espressioni una coincidenza assoluta.
La redazione giuridica
Se sei stato/a vittima di un errore medico e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui
Leggi anche:
Arresto cardiaco prima di un intervento estetico, processo al via