Riconosciuta la perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico per l’ inesatto inserimento dei dati del professionista nell’elenco telefonico
Il mancato o inesatto inserimento dei dati identificativi dell’avvocato negli elenchi telefonici cartacei e online va risarcito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 14916/2018 pronunciandosi sulla controversia tra un legale e una compagnia telefonica.
La pretesa risarcitoria dell’avvocato era stata respinta sia in primo grado che in appello per mancanza di prova in relazione alla lamentata perdita di chance.
Secondo i giudici del merito, infatti, era da ritenere impensabile che i potenziali clienti potessero scegliere il proprio legale tramite la consultazione degli elenchi telefonici. Per il Giudice a quo, in particolare, la scelta del professionista sarebbe ancorata fondamentalmente alla fiducia nelle sue qualità professionali, non ricavabili da un elenco.
Inoltre, l’avvocato sarebbe stato contattabile anche tramite l’elenco predisposto dall’Ordine degli Avvocati. Infine, il legale non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale relativa propri redditi, né qualsiasi altro documento idoneo ad attestare la remunerazione della sua attività.
La Suprema Corte, ha invece ritenuto fondata l’impugnazione proposta dal ricorrente, annullando la sentenza di secondo grado con rinvio della causa al Giudice d’appello.
Gli Ermellini hanno ricordato che il danno patrimoniale da perdita di chance consiste “non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo”.
Esso va determinato “secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale”.
Il presupposto del danno, quindi, è rappresentato dall’impossibilità di affermare con certezza che, se questo non si fosse prodotto, il vantaggio economico si sarebbe conseguito.
Rispetto a tale premessa, la Cassazione ha ritenuto incoerenti ed erronee in iure le motivazioni del Giudice di merito relative alla mancanza di concreti e specifici elementi per far ritenere che i consumatori si sarebbero rivolti all’appellante per la tutela dei propri diritti. Proprio l’incertezza sul punto, infatti, definisce la chance di cui si lamenta la perdita.
Con riferimento alla fattispecie in esame ciò che rileva è il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela a causa del mancato o inesatto inserimento nell’elenco. Rispetto a tale evenienza non può essere pretesa alcuna prova della perdita, “se non in termini di ‘possibilità’ e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa”.
L’esistenza del danno, per i Giudici del Palazzaccio, non può essere neppure negata per il mancato deposito di documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale. Tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento. Tuttavia, non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa.
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