Infezione nosocomiale a seguito di intervento chirurgico degenera in osteomielite (Cassazione civile, sez. III, dep. 25/05/2022, n.16982).
Infezione nosocomiale a seguito di intervento chirurgico di artroporesi anca destra degenera in osteomielite.
La Struttura Sanitaria ha impugnato la decisione della Corte di Appello di Napoli che ne aveva rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado la quale, a sua volta aveva accolto la domanda di danni proposta dal paziente per responsabilità sanitaria in relazione a grave infezione nosocomiale a seguito di intervento chirurgico di artroprotesi per coxartosi d’anca destra, ed aveva respinto la domanda di manleva proposta dalla medesima nei confronti della compagnia assicuratrice.
La Corte territoriale, osservava che andava confermata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità civile della Struttura per i danni patiti, in quanto, alla luce delle risultanze della C.T.U. medico-legale, “i sanitari operanti presso la struttura non agirono secondo le leges artis, che se seguite avrebbero potuto evitare il danno lamentato” (in particolare, “a causa della mancata tempestiva diagnosi la infezione nosocomiale degenerava in osteomielite”), non avendo, poi, la convenuta fornito “la prova dell’inesistenza di inadempimento, ovvero che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.
Con la prima censura la Struttura lamenta che la Corte territoriale avrebbe fatto gravare su di essa l’onere di provare il nesso di causalità tra condotta dei sanitari e l’evento dannoso patito , mentre tale prova spettava al paziente danneggiato, che non l’avrebbe affatto fornita.
Il motivo è inammissibile.
Con tale censura la Struttura Sanitaria non ha colto la ratio della decisione impugnata che, in realtà, dà per pacifica l’esistenza del nesso causale in base alle risultanze della C.T.U., individuando la causa della grave infezione nosocomiale post-operatoria nella “mancata tempestiva diagnosi” dei sanitari e non palesando dubbi a tal riguardo, i soli che avrebbero potuto consentire, in ragione della regola residuale sul riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., far ricadere l’incertezza in ordine alla causa ignota del danno in capo all’attore danneggiante.
Con il secondo e terzo motivo la Struttura deduce che la ritenuta vessatorietà della clausola claims made sia errata. Nello specifico la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la prova della vessatorietà della clausola claims made, e che la stessa non fosse meritevole o comunque abusiva, spettasse ad essa assicurata, mentre tale prova – ossia che detta clausola fosse lecita in quanto non rendeva difficile l’esercizio di un diritto – era a carico dell’assicuratore.
Le censure sono inammissibili.
Esse si infrangono sul giudicato esterno, in ordine alla validità ed efficacia della clausola claims made di cui alla polizza assicurativa della Struttura Sanitaria , formatosi a seguito della sentenza di Corte di Cassazione n. 8117 del 23 aprile 2020; giudicato esterno eccepito dall’Assicurazione, ma comunque rilevabile anche d’ufficio.
Nella decisione impugnata non vi è una delibazione fondata sul riparto dell’onere probatorio, ma un giudizio direttamente espresso dalla Corte territoriale sulla validità ed operativa della clausola claims made, in forza dei poteri di interpretazione negoziale spettanti al Giudice di merito e in base alla valutazione delle complessive emergenze processuali, alla luce del principio di acquisizione probatoria, che comporta l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte.
Infatti, con la decisione 8117/2020, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Struttura contro la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3234/2018, con il quale – in ragione del rigetto della domanda di manleva avanzata dalla medesima Struttura in forza della polizza assicurativa si denunciava: 1) la violazione degli artt. 1341,1362,1882 e 1917 c.c. e, quindi, la nullità della clausola claims made (in forza della quale era stata ritenuta non operativa l’anzidetta copertura assicurativa) – da reputarsi vessatoria perché recante uno “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” – in assenza di apposita sottoscrizione; 2) la violazione degli artt. 1322 e 1932 c.c. per essere la medesima clausola priva di “meritevolezza”.
Ergo, sussiste la formazione del giudicato sulla questione della nullità ed inefficacia della clausola di cui si discute.
Conclusivamente, ferma la responsabilità della Struttura Sanitaria per infezione nosocomiale che causava al paziente osteomielite, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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