Infortunio in itinere e polizza assicurativa privata del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. VI, dep. 10/06/2022, n.18824).

Infortunio in itinere e polizza assicurativa privata del datore di lavoro per la copertura dei rischi non assicurati.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato, sebbene con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Castrovillari che rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Professionale di Stato, Industria, Artigianato e Servizi Alberghieri e della Ristorazione, volto ad ottenere la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto nella polizza infortuni stipulata dall’istituto scolastico per la copertura di rischi non assicurati ex D.Lgs. n. 38 del 2000.

La Corte territoriale, fermo il rigetto della domanda, ha osservato che in primo grado veniva erroneamente richiamato il principio di diritto affermato nella decisione di legittimità 21400/2015, in quanto l’infortunata aveva fatto valere un diritto non fondato sulla disciplina legale, bensì sulla polizza assicurativa dell’Istituto scolastico che prevedeva la copertura dei danni derivati da infortuni verificatisi “durante il tragitto da casa a scuola e viceversa effettuato nel limite di un’ora prima dell’inizio ed un’ora dopo il termine delle lezioni con qualsiasi mezzo di locomozione”.

Inoltre, secondo la Corte, la infortunata non assolveva all’onere della prova, non precisando quale orario di lavoro avesse rispettato il giorno dell’infortunio in itinere e, quindi, non provando gli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.

La danneggiata ricorre in Cassazione e denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 421 c.p.c., comma 2, all’art. 416 c.p.c., comma 3, all’art. 115 c.p.c., nonché all’art. 2697 c.c., commi 1 e 2” e addebita alla Corte territoriale di avere omesso di valutare le risultanze documentali dalle quali emergeva che l’Istituto Scolastico, l’INAIL e l’Assicurazione non avevano mai contestato lo svolgimento della lezione in turno serale.

La seconda censura denuncia che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare la pronuncia ai motivi di impugnazione e non rilevare la carenza delle condizioni previste dalla polizza, tanto più che la compagnia assicuratrice non era stata evocata e quella clausola non poteva essere opposta ad una parte rimasta estranea al contratto.

Le doglianze sono inammissibili.

La prima censura, in realtà, critica la valutazione della prova e delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo riservata al Giudice del merito il quale, nello specifico, ha ritenuto non dedotto e non dimostrato l’orario di lavoro osservato nel giorno in cui si è verificato l’infortunio in itinere.

Sul punto, spetta al Giudice di merito apprezzare l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.

Nella seconda censura non è dedotta la nullità della sentenza impugnata ed inoltre la censura non è formulata nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, perché non sono riportati nelle parti essenziali i motivi di appello, né vengono fornite indicazioni sulla localizzazione degli atti processuali.

Ad ogni modo, la Suprema Corte osserva che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il Giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”.

Il ricorso viene, pertanto, integralmente rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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