Negato indennizzo L. 210 in caso di vaccino inefficace (Cass. civ., sez. IV, 27 giugno 2022, n. 20539)

Negato indennizzo ai sensi della legge n. 210 al paziente contagiato se il vaccino è inefficace.

L’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 è applicabile solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.

La vicenda in esame riguarda la richiesta degli indennizzi previsti dalla L. n. 210/1992 per la malattia contratta nonostante la somministrazione del vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia).

L’attrice esponeva che il figlio aveva subito un grave danno alla salute a causa della somministrazione di una dose del vaccino Trivitarene  e che il Ministero della Salute, dopo avere negato l’indennizzo,  deduceva  che la vaccinazione in questione non fosse obbligatoria.

Il Tribunale di Macerata e, successivamente la Corte d’Appello, accoglievano la domanda di indennizzo, ma il Ministero della Salute impugna la decisione in Cassazione deducendo errata valutazione del nesso causale tra i danni lamentati e il vaccino in considerazione della inefficacia della vaccinazione e insiste nel negato indennizzo.

La censura è fondata.

La Suprema Corte rammenta che la L. n. 210/1992  prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ed anche semplicemente raccomandate.

Per l’esattezza, l’art. 1, comma l, recita che “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Inoltre, il diritto all’indennizzo in questione è stato riconosciuto anche in favore di coloro che si sono sottoposti a vaccinazioni solo raccomandate.

La tutela della vaccinazione trivalente trova il suo fondamento nella sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale, la quale, in tema di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva, anche per tali vaccinazioni, il diritto all’indennizzo.

Tuttavia, il diritto all’indennizzo per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario.

In altri termini, il fatto generatore del diritto all’indennizzo è, dunque, l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto

Non è accoglibile la domanda che deduca l’inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest’ultimo e la malattia successivamente contratta, in quanto il fatto generatore del diritto all’indennizzo è l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto: ciò porta ad escludere che il diritto all’indennizzo spetti a coloro che contraggano la malattia dopo essersi sottoposti a vaccinazione in conseguenza dell’inefficacia della stessa sul loro organismo.

La Corte territoriale ha errato nel richiamare l’art. 1, comma 4, L. n. 210/1992, applicabile esclusivamente qualora il non vaccinato sia stato contagiato da persona vaccinata, evidentemente ancora contagiosa nonostante il trattamento sanitario ricevuto.

Tuttavia, sottolineano gli Ermellini, anche volendo equiparare la posizione del controricorrente a quella di un non vaccinato, mancherebbe la prova della provenienza del contagio da altra persona sottoposta alla vaccinazione c.d. trivalente.

Il ricorso viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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