Danno morale derivante dall’esposizione del lavoratore all’amianto (Cass. civ., sez. lav, 17 giugno 2022, n. 19623).

Danno morale derivante dall’esposizione del lavoratore a sostanze cancerogene: la Sezione lavoro della Suprema Corte fà da apri-pista.

Nello specifico gli Ermellini: “il danno morale costituisce un patema d’animo, ossia, una sofferenza interna che non è accertabile con metodi scientifici e che, come tutti i moti d’animo, può essere provato in modo diretto solo quando assume connotati eclatanti; diversamente, dovrà essere accertato per presunzioni […].”

La delicata vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda il riconoscimento del danno morale, da intendersi come concreta paura di morire, patita da un lavoratore sottoposto quotidianamente all’esposizione all’amianto.

La Corte, in tale ottica, osserva che il lavoratore sottoposto quotidianamente al pericolo della propria incolumità subisce un’offesa della personalità morale autonoma rispetto al danno biologico che è quindi indennizzabile come posta di danno a sé, indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico.

La vicenda trae origine dal giudizio promosso dagli eredi di un lavoratore deceduto per cancro per l’accertamento del danno biologico e del danno morale derivante dall’esposizione all’amianto.

Nello specifico, i congiunti del lavoratore lamentano la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per non avere attuato le misure necessarie al contenimento del rischio di intossicazione, causando così, non solo, la malattia mortale, sussumibile nel danno, ma anche la paura di morire, rientrante nel danno morale derivante dall’esposizione all’amianto.

Nel caso in esame, vi erano a carico del lavoratore deceduto due concause della patologia cancerogena: il tabagismo e l’esposizione all’amianto.

Difatti, la Corte d’Appello, correttamente, ha applicato il principio di equivalenza per cui, in presenza di un concorso di cause che cagionino un evento patologico unitario ed indivisibile, occorre considerare tali cause equivalenti.  

Non è possibile svolgere una ripartizione causale tra i due fattori cancerogeni, essi vanno considerati come egualmente responsabili della causazione dell’evento dannoso, con la conseguenza che, la ripartizione tra i due fattori di rischio non riguarda la responsabilità nella causazione del danno, bensì l’entità del risarcimento del danno che deve essere ridotto, in virtù del principio di equivalenza.

Venendo al lamentato danno morale derivante dall’esposizione tossica,  il lavoratore sapeva di essere esposto a sostanze cancerogene ed il fatto che molti colleghi contraessero gravi patologie e, poi, ne morissero, aveva generato in lui l’incertezza del proprio vivere o, in altri, termini, la costante paura di morire.

Il sentimento della “paura”, scaturito da un fatto illecito, integra un’offesa della personalità morale, da cui deriva una lesione – autonoma rispetto al danno biologico – di diritti inviolabili della persona.

Al riguardo, gli Ermellini richiamano le decisioni a Sezioni Unite, (sent. n. 6572/2006 e 26972/2008) secondo cui “ il danno derivante dallo sconvolgimento dell’ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dal danno biologico, quando, tale sconvolgimento impatta sulla “vita normale” dell’individuo e, quindi, sulla libera e piena esplicazione delle sue abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti e rafforzati dall’art 8 CEDU, sulla protezione della vita privata.”

Ragionando in tal senso, siccome  lo “sconvolgimento” della vita quotidiana è una sofferenza intima, esso può essere provato mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza.

La Corte d’Appello di Genova, tuttavia, non si è attenuta a tali principi, non avendo preso in considerazione la prova presuntiva del danno morale derivante dall’esposizione a sostanze tossiche da parte del lavoratore.

I ricorrenti hanno allegato le basi del ragionamento inferenziale per pervenire, attraverso il ricorso alle presunzioni, alla configurazione del danno morale derivante dall’esposizione contestata, personalizzabile e costituito dall’offesa della personalità morale del lavoratore, sottoposto quotidianamente a pericolo per la propria incolumità, da cui, all’evidenza, è derivata una lesione – autonoma rispetto al danno biologico – di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (artt. 2,3 e 32 Cost.).

La Suprema Corte cassa la decisione impugnata, con rinvio in diversa composizione.

La redazione giuridica

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